Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
I dati identificativi della persona elencati nella lettera b sono spiegati in dettaglio all’articolo 19.
Qui appresso si commentano i singoli numeri della lettera c:
- l’«identificativo univoco che designa il fornitore» menzionato al numero 1 indica un numero amministrativo che il Servizio SCPT conferisce al fornitore per identificarlo in modo univoco;
- l’«identificativo univoco del servizio» di cui al numero 2 indica i servizi di telecomunicazione o i servizi di comunicazione derivati di cui ha fruito l’utente. Tale denominazione deve essere univoca almeno nell’ambito del fornitore (p. es. numero di telefono, nome utente, denominazione dei collegamenti senza filo a banda larga, indirizzo di posta elettronica);
- per inizio del «periodo di utilizzazione del servizio» (n. 3) si intende il momento (data e ora) dell’avvio della relazione commerciale, anche se eventualmente l’attivazione effettiva del servizio può essere avvenuta in seguito. È ad esempio possibile che una carta SIM prepagata sia acquistata e i relativi dati personali siano rilevati in un determinato giorno, ma che la carta stessa sia attivata soltanto alcuni giorni dopo. Per attivazione si intende pertanto che a partire da tale momento l’utente può usufruire del servizio. Se del caso va comunicato anche il momento dell’attivazione. La fine del servizio indica il momento a partire dal quale gli utenti non possono più usare il servizio in modo permanente. Il blocco temporaneo del servizio non vale come fine dello stesso. L’aggiunta «se del caso» significa che occorre trasmettere la data della fine soltanto quando l’utente non può più usare il servizio in modo permanente;
- secondo il numero 4 possono essere trasmesse, in forma leggibile per gli umani, informazioni su opzioni supplementari o limitazioni del servizio di accesso alla rete, (p. es. «con indirizzo IP statico», «volume dei dati di massimo un GB»; cfr. standard ETSI TS 102 657, tabella E.2);
- gli indirizzi d’installazione dell’accesso fisso alla rete di cui al numero 5 sono le indicazioni relative all’ubicazione di tali accessi come annotati dal fornitore;
- Per quanto riguarda lo stato del servizio, secondo il numero 6 il fornitore può trasmettere le sue designazioni usuali, poiché una conversione nelle designazioni standard costituirebbe un onere eccessivo. Con periodo di validità si intende il periodo (data di inizio ed eventualmente data della fine) in cui è o era valido lo stato;
- Secondo il numero 7 vanno forniti, se del caso, tutti gli indirizzi IP statici, i prefissi IP, i settori di indirizzi IP e le maschere di sottorete o le lunghezze di prefisso assegnati al servizio di accesso alla rete e il loro periodo di validità.
- Secondo il numero 8, nel caso di servizi di telecomunicazione prepagati, occorre comunicare, conformemente all’articolo 21 capoverso 1 lettera e nLSCPT e all’articolo 19 capoverso 1 della presenta ordinanza, il momento e il luogo della consegna, nonché nome e cognome della persona che gli ha consegnati.
- Secondo il numero 9 occorre comunicare, se del caso, tutti i numeri delle carte SIM (ICCID) registrati dai fornitori in relazione con il servizio di accesso alla rete richiesto, con la loro data di attivazione o eventualmente di disattivazione.