Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine
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traduzioni NAT necessarie per l’identificazione. Quali siano queste informazioni nel singolo caso dipende dalla procedura usata dalla persona obbligata a collaborare. È anche possibile adottare una procedura più articolata (da NAT a NAT), inviando le domande di informazione a tutte le persone obbligate a collaborare che hanno eseguito una traduzione NAT per il collegamento Internet cercato.
Esempio di ricerca 2: nell’ambito della sorveglianza in tempo reale dell’accesso alla rete si rileva che la persona sorvegliata usa un determinato servizio di comunicazione derivato. I dati trasmessi tuttavia sono cifrati e l’identificativo dell’utente non è pertanto visibile; le autorità di perseguimento penale vorrebbero però conoscerlo. Presso il fornitore di servizi di comunicazione derivati, a causa della traduzione NAT del fornitore di accesso, è visibile un indirizzo IP sorgente (pubblico) diverso da quello (privato) assegnato all’utente sorvegliato e conosciuto dalle autorità di perseguimento penale grazie ai metadati della sorveglianza in tempo reale. Per poter identificare l’accesso in questione presso il fornitore del servizio di comunicazione derivato, l’indirizzo IP sorgente pubblico cercato e il numero di porta sorgente può essere chiesto al fornitore d’accesso mediante questo tipo di domanda indicando i dati di collegamento IP noti.
Sezione 5: Tipi di informazione per applicazioni
Art. 38 Tipo di informazione IR_6_TEL: informazioni su utenti di servizi di
telefonia e multimedia
La disposizione definisce il tipo d’informazione standardizzato sugli utenti di servizi di telefonia e multimedia. Corrisponde in linea di massima alle attuali informazioni A0 e (in parte) A1 (cpv. 2 lett. j e k), con la differenza che ora è possibile indicare come criteri di ricerca il numero d’identificazione delle imprese (cpv. 2 lett. g), l’identificativo dell’utente (cpv. 2 lett. h) e l’identificativo del servizio (cpv. 2 lett. l).
Rientrano nei servizi di telefonia e multimedia, in particolare, i classici servizi telefonici analogici e digitali della rete fissa (p. es. POTS, ISDN), i servizi di telefonia mobile inclusi gli SMS e la segreteria vocale (p. es. GSM, UMTS), la telefonia Internet (p. es. VoIP), i servizi di telefonia multimediale di IMS (p. es. VoLTE, VoWLAN, presenza, RCS), la videotelefonia e le teleconferenze.
Questo tipo di informazione si basa sullo standard ETSI TS 102 657 e unisce i dati generici degli utenti (generic subscriber info) ai principali dati sui servizi di telefonia e multimedia da loro usati. Altri dati specifici su questo tipo di servizi possono essere richiesti con il tipo d’informazione IR_7_TEL (art. 39).
L’articolo 38 si applica sia agli abbonamenti che alle offerte prepagate. Data l’analogia tra le disposizioni, si rimanda ai commenti all’articolo 33.
Analogamente all’articolo 33, il capoverso 1 stabilisce le informazioni che devono essere fornite sugli utenti di servizi di telefonia e multimedia. I dati relativi al tipo di servizio (n. 4) servono a definire meglio il servizio. Nel caso dei servizi di telefonia e multimedia su rete fissa, per l’indirizzo di installazione dell’accesso alla rete e il suo periodo di validità (n. 5) vanno trasmessi i dati registrati presso il