Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine
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fornitore (p. es. indirizzo dell’ubicazione). Dal momento che l’ubicazione dell’accesso può cambiare nel corso del tempo, va fornita la cronologia dei dati con, se del caso, le date di inizio e fine. Tuttavia, bisogna tener presente che non sempre i dati forniti corrispondono all’ubicazione effettiva dell’accesso, poiché in alcuni casi è possibile usare gli apparecchi forniti da una sede diversa, a insaputa del fornitore.
Il fornitore deve inoltre indicare, se del caso, l’elenco o il settore degli altri elementi di indirizzo registrati nell’ambito del servizio (n. 7) e le indicazioni sulla preselezione del fornitore di collegamenti (n. 9), vale a dire il carrier selection code preselezionato. Secondo l’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 17 novembre 199740 della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni, i fornitori di servizi telefonici pubblici su rete fissa devono offrire ai loro utenti la possibilità di scegliere liberamente, sia in modo prestabilito che per ogni chiamata, il loro fornitore di collegamenti nazionali e internazionali. Se il fornitore del servizio sorvegliato sa quale fornitore è stato preliminarmente scelto per le chiamate nazionali e internazionali, deve fornire tale informazione in adempimento della domanda di informazioni.
Analogamente all’articolo 33 capoverso 2, il capoverso 2 stabilisce i criteri di ricerca per il tipo di informazione e come vanno usati (cfr. il commento all’art. 33 cpv. 2).
Si distingue tra identificativi (lett. h, j, k e l) ed elementi d’indirizzo (lett. i): i primi definiscono univocamente il tipo di servizi di telefonia e multimedia, ma, contrariamente agli elementi di indirizzo, non servono a stabilire la comunicazione. Gli identificativi, come IMSI o IMPI, sono dati altamente confidenziali per i fornitori e hanno lo scopo di identificare l’utente all’interno della rete.
Dato che secondo l’articolo 23 dell’ordinanza del 6 ottobre 199741 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT), un fornitore titolare di una serie di numeri può attribuire a sua volta numeri della serie («attribuzione subordinata») per la fornitura di un servizio di telecomunicazione, egli non dispone di norma dei dati aggiornati degli utenti di tali numeri. Nel rispondere a una domanda di informazioni, dovrà quindi indicare l’attribuzione subordinata nonché il nome e i dati di contatto (indirizzo e numero di telefono) del fornitore a cui ha ceduto il numero.
Art. 39 Tipo di informazione IR_7_TEL: informazioni su servizi di
telefonia e multimedia
La disposizione definisce il tipo d’informazione standardizzato sui servizi di telefonia e multimedia, che corrisponde in linea di massima a quella che finora era l’informazione A1 (dati tecnici). La nozione di servizi di telefonia e multimedia è spiegata nel commento all’articolo 38.
Come nel caso dell’articolo 34, il capoverso 1 stabilisce i dati da trasmettere quando sono richieste informazioni su servizi di telefonia e multimedia. Per quanto riguarda l’elenco degli identificativi degli apparecchi (lett. d) occorre tener presente che devono essere quelli effettivamente usati nel periodo in questione. Il fornitore deve estrapolare queste informazioni dai metadati memorizzati, senza