Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine
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Secondo il capoverso 2 le indicazioni di cui al capoverso 1 vanno fornite nella misura in cui il fornitore ne dispone. In caso di servizi gratuiti quali quelli di posta elettronica non sono disponibili informazioni sulle modalità di pagamento.
Il capoverso 3 stabilisce i criteri di ricerca per il tipo di informazione e come vanno usati.
Art. 43 Tipo di informazione IR_11_ID: copia del documento di identità
L’articolo 19 definisce quali dati identificativi dell’utente devono essere registrati all’atto di vendita di carte prepagate o abbonamenti e di concessione di offerte gratuite. Per garantire la correttezza dei dati registrati e prevenire falsificazioni, le persone obbligate a collaborare devono conservare una copia del documento d’identità dell’utente. Le modalità di conservazione non sono precisate, si richiede semplicemente che la copia sia ben leggibile e che le persone obbligate a collaborare siano in grado di fornirla su richiesta. L’autorità che dispone la sorveglianza deve precisare nella domanda di informazioni il periodo e l’identificativo univoco dell’utente o del servizio a cui si riferisce la richiesta (cpv. 2). La copia del documento d’identità deve essere fornita per via elettronica.
Art. 44 Tipo di informazione IR_12_BILL: copia della fattura
Questo tipo d’informazione corrisponde all’attuale informazione A2 (dati di fatturazione; cfr. in particolare art. 21 cpv. 1 lett. d nLSCPT). Le persone obbligate a collaborare devono fornire copie elettroniche di tutta la documentazione di fatturazione disponibile in riferimento all’utente. È importante però che escludano i metadati. Sulle copie delle fatture non devono ad esempio apparire collegamenti; è sufficiente la pagina di riepilogo della fattura mensile con importo, numero cliente e indirizzo di fatturazione. L’autorità richiedente deve precisare nella domanda di informazioni il periodo e l’identificativo univoco dell’utente o del servizio a cui si riferisce la richiesta (cpv. 2).
Art. 45 Tipo di informazione IR_13_CONTRACT: copia del contratto
Questo tipo d’informazione corrisponde all’attuale informazione A2 (copia del contratto; cfr. in particolare art. 21 cpv. 1 lett. d nLSCPT). Nel caso di una richiesta di informazioni devono essere fornite le copie elettroniche di tutta la documentazione contrattuale disponibile o della documentazione equivalente. Poiché i contratti possono essere conclusi sia in forma scritta che orale, è possibile che non esista un contratto scritto. Con la disposizione non viene introdotto alcun obbligo della forma scritta per le persone obbligate a collaborare: se non è disponibile un contratto scritto, basterà ad esempio fornire solo uno screen shot del proprio sistema contente informazioni sulla relazione contrattuale. L’autorità che dispone la sorveglianza deve precisare nella domanda di informazioni il periodo e l’identificativo univoco dell’utente o del servizio a cui si riferisce la richiesta (cpv. 2).
Art. 46 Tipo di informazione IR_14_TECH: dati tecnici
La disposizione stabilisce che le persone obbligate a collaborare devono fornire informazioni sui dati tecnici dei sistemi di telecomunicazione e degli elementi di