Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine

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definizione non è tuttavia sufficientemente precisa per distinguere nettamente questa categoria di servizi da quelle degli altri tipi di sorveglianza.

Fanno ad esempio parte di questa categoria i servizi di comunicazione nella cloud, mediante proxy o nelle reti sociali. Va osservato che per questo tipo di sorveglianza non esistono attualmente standard internazionali specifici. Le misure di sorveglianza di questo tipo saranno pertanto attuate e fatturate dal Servizio SCPT come misure di sorveglianza speciali (cosiddetti casi speciali). Il Servizio SCPT osserverà lo sviluppo degli standard internazionali e, se dovesse essere definito uno standard per questo tipo di sorveglianza, adeguerà tempestivamente le ordinanze d’esecuzione della LSCPT.

A differenza del tipo di sorveglianza RT_22_COM_CC_IRI (art. 59), con questo tipo di sorveglianza il fornitore del servizio deve trasmettere in tempo reale soltanto i metadati del traffico delle telecomunicazioni, e non i dati sul contenuto (cfr. anche la fine del commento all’art. 59). Le lettere a-e elencano sommariamente i metadati da trasmettere.

Art. 59 Tipo di sorveglianza RT_22_COM_CC_IRI: sorveglianza in tempo

reale di contenuti e metadati per altri servizi di telecomunicazione o servizi di comunicazione derivati

Questo tipo di sorveglianza si fonda in linea di principio sull’attuale tipo PS 3 (sorveglianza in tempo reale di un’applicazione). I dati sul contenuto e i metadati possono essere sorvegliati e intercettati temporaneamente all’accesso alla rete oppure analogamente ai servizi di telefonia e multimedia (cfr. il commento all’art. 58).

Sezione 10: Tipi di sorveglianza retroattiva

Nel linguaggio specialistico, i metadati raccolti ai fini della sorveglianza retroattiva (art. 26 cpv. 4 nLSCPT) e dell’identificazione degli autori di reati commessi via Internet (art. 22 nLSCPT) sono designati con il termine «dati conservati» (retained data). Nel linguaggio comune si usano anche i termini dati registrati e dati preventivamente memorizzati, poiché vengono memorizzati preventivamente i metadati di tutti gli utenti. La nLSCPT usa l’espressione i metadati delle telecomunicazioni passate conservati (art. 26 cpv. 4 nLSCPT). Dato che la sorveglianza delle telecomunicazioni passate è designata con il termine sorveglianza retroattiva, vi è, come alternativa, anche l’espressione metadati delle telecomunicazioni passate. Nei commenti al capitolo 3, dedicato esclusivamente alle telecomunicazioni, si usa piuttosto la forma breve dati marginali conservati.

In virtù delle competenze che l’articolo 31 nLSCPT conferisce al Consiglio federale, nella sezione 10 sono definiti i metadati che vanno conservati e trasmessi ai fini della sorveglianza retroattiva.

I metadati da conservare ai fini dell’identificazione degli autori di reati commessi via Internet (art. 22 nLSCPT) sono invece definiti nelle sezioni 4 e 5 del capitolo 3.