Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
In alternativa un’autorità di perseguimento penale può chiedere al Servizio SCPT di occuparsi della gestione degli utenti per ogni misura di sorveglianza. In tal caso quest’ultimo gestisce i diritti d’accesso dei singoli utenti alle misure di sorveglianza secondo le indicazioni dell’ordine di sorveglianza dell’autorità disponente (cfr. art. 47).
Qualora siano necessarie delle modifiche in merito alle misure di sorveglianza (p. es modificare o aggiungere una forma di sorveglianza, modificare l’elemento d’indirizzo sorvegliato a causa di una svista delle autorità di perseguimento penale), l’autorità disponente deve inoltrare un nuovo ordine di sorveglianza soggetto ad emolumento al Servizio SCPT. La modifica dei diritti d’accesso non genera nuovi emolumenti.
Fanno ad esempio parte dei «mezzi di trasmissione sicuri approvati dal Servizio SCPT» di cui alla lettera a un’interfaccia elettronica per gli ordini conforme agli standard ETSI o le soluzioni di cifratura per le e-mail usate dal Servizio SCPT. Le corrispondenti disposizioni sono emanate nell’ordinanza del DFGP sull’esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OE-SCPT; cfr. anche il commento all’art. 70).
La lettera b permette la trasmissione dell’ordine per posta o telefax al Servizio SCPT, ma soltanto se motivi tecnici impediscono la trasmissione conformemente alla lettera a. Le autorità di perseguimento penale devono pertanto innanzitutto adoperarsi affinché l’ordine sia trasmesso conformemente alla lettera a.
La lettera c stabilisce che, in caso di ordine telefonico, ammissibile soltanto in casi urgenti (p. es. ricerche di emergenza, ordini al di fuori degli orari d’ufficio), occorre inoltrare successivamente l’ordine con un mezzo di trasmissione conforme alla lettera a o b.
Secondo il capoverso 2 il Servizio SPCT può sostituire il mezzo di trasmissione di cui al capoverso 1 lettera a con un accesso in linea al proprio sistema di trattamento. Ciò agevola molto gli inoltri delle autorità disponenti al Servizio SCPT; spetterà a quest’ultimo decidere il momento a partire dal quale gli ordini potranno essere trasmessi soltanto attraverso l’accesso in linea.
Art. 4 Esecuzione della sorveglianza
L’articolo 4 corrisponde essenzialmente all’articolo 17 capoversi 1 e 6 dell’OSCPT in vigore14 e disciplina l’esecuzione della sorveglianza.
Il capoverso 1 corrisponde alla disposizione vigente.
Se a seguito di problemi di esercizio la persona obbligata a collaborare è impossibilitata ad adempiere i propri obblighi in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, secondo il capoverso 2 è tenuta a comunicarlo immediatamente al Servizio SCPT e a motivare successivamente tale inadempienza per scritto. I problemi di esercizio comprendono sia motivi tecnici sia motivi organizzativi. Tali problemi possono avere conseguenze (p. es. art. 33 cpv. 5 e art. 34 cpv. 1 LSCPT).
È importante che le persone obbligate a collaborare informino immediatamente il Servizio SCPT sui problemi in merito ad attività di sorveglianza e agli ordini di
14 RS 780.11