Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine

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Art. 7 Selezione tecnica dei dati (cernita)

L’articolo 7 precisa l’articolo 17 lettera g LSCPT.

La cernita prevista si distingue da quella di cui agli articoli 271 CPP e 70b PPM in riferimento alla tutela del segreto d’ufficio e di quello professionale (cfr. il commento all’art. 5).

Con selezione tecnica dei dati (cernita) si intende una riduzione, mediante procedura automatica e conformemente agli ordini documentati dell’autorità disponente, della quantità di dati da esaminare. L’autorità disponente può ordinare la cernita automatica dei dati risultanti dalla sorveglianza ad esempio per facilitare la valutazione di grandi quantità di dati. In tal modo i dati irrilevanti per le indagini, come ad esempio quelli di TV Internet, che non consentono alle autorità di perseguimento penale di acquisire ulteriori elementi, sono filtrati dal flusso di dati già prima del salvataggio nel sistema di trattamento.

Non sono contemplati i casi in cui molti terzi non coinvolti sono toccati da una misura di sorveglianza (p. es. quando il numero del centralino di un’azienda deve essere sorvegliato). Anche in questi casi il Servizio SCPT consulta le autorità che dispongono la sorveglianza (per analogia come all’art. 5).

Il Servizio SCPT effettua la cernita gratuitamente, a condizione che possa essere effettuata automaticamente e con un onere ragionevole. Per onere ragionevole si intende che il Servizio SCPT possa prendere le pertinenti misure nell’ambito delle risorse finanziarie, di personale e tecniche a sua disposizione. Se il Servizio SCPT constata che la cernita è tecnicamente impossibile o che non può essere effettuata con un onere ragionevole, lo comunica immediatamente e in modo fondato all’autorità disponente.

Le autorità di perseguimento penale sono responsabili della configurazione delle possibilità di cernita prestabilite dal Servizio SCPT. Quest’ultimo offre loro consulenza. Sono usate soltanto procedure automatizzate poiché la cernita è molto impegnativa sotto il profilo tecnico. Ogni altro tipo di cernita sarebbe complicato o impossibile20. Prima di ordinare una selezione tecnica dei dati, l’autorità disponente consulta il servizio SCPT in merito alla sua fattibilità.

Art. 8 Registrazione delle telefonate a scopo probatorio

L’articolo 8 capoverso 1 permette al Servizio SCPT di registrare a scopi probatori le telefonate attinenti all’esecuzione dei suoi compiti, poiché le autorità disponenti trasmettono spesso per telefono un ordine di sorveglianza (p. es. in casi urgenti; cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c) o le spiegazioni su un tale ordine. In passato ci sono stati casi isolati in cui in occasione di accertamenti successivi, i collaboratori del Servizio SCPT e le autorità disponenti hanno fatto dichiarazioni divergenti in merito alle misure di sorveglianza disposte telefonicamente. Nell’ambito delle indagini è necessario poter constatare i fatti in modo inequivocabile; perciò è importante avere a disposizione questi mezzi di prova.

Inoltre, secondo il diritto vigente sono già conservate tutte le comunicazioni scritte tra il Servizio SCPT, le autorità e le persone obbligate a collaborare (p. es. provvedimenti, decisioni, ordini di sorveglianza, corrispondenza, ecc.; cfr. art. 9

20 FF 2013 2283 2326