Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine
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sorveglianza, per i quali il tempo è un fattore decisivo. Pertanto la comunicazione va fatta immediatamente per telefono al Servizio SCPT. Nel caso in cui non fosse in grado di evadere un ordine di sorveglianza o di adempiere all’obbligo di svolgere attività di sorveglianza in tempo reale, la persona obbligata a collaborare deve contattare, durante gli orari d’ufficio, il centralino oppure, al di fuori degli orari d’ufficio, il numero di picchetto del settore competente del Servizio SCPT. Il giorno successivo la persona obbligata a cooperare deve notificare per scritto il guasto al Servizio SCPT menzionandone la durata, descrivendo il problema, fornendo una panoramica cronologica delle misure prese e illustrando lo stato attuale del problema. Se fino ad allora il guasto non è stato riparato, dopo l’eliminazione del guasto deve inoltrare al Servizio SCPT una pertinente notifica.
Nel caso di un simile guasto e indipendentemente dalla causa del problema, secondo il capoverso 3 la persona obbligata a collaborare è tenuta a memorizzare, per il lasso di tempo indicato nelle prescrizioni tecniche del DFGP, e successivamente consegnare senza indugio almeno i metadati della sorveglianza in tempo reale (per il termine metadati della sorveglianza in tempo reale si veda il commento introduttivo alla sezione 10 del capitolo 3). Se i metadati della sorveglianza in tempo reale non dovessero più essere disponibili o se dovessero essere incompleti, la persona tenuta a collaborare deve consegnare senza indugio i corrispondenti metadati della sorveglianza retroattiva conformemente alle direttive del Servizio SCPT (per il termine metadati della sorveglianza retroattiva si veda il commento introduttivo alla sezione 10 del capitolo 3).
Art. 5 Salvaguardia del segreto d’ufficio e professionale
L’articolo 5 corrisponde agli articoli 17 capoverso 2 (sorveglianza dei servizi telefonici) e 25 capoverso 2 (sorveglianza di Internet) dell’OSCPT in vigore15 e intende salvaguardare il segreto d’ufficio e quello professionale. Questa disposizione disciplina soltanto il caso in cui il Servizio SCPT constata che la sorveglianza coinvolge una persona tenuta al segreto d’ufficio o professionale senza che siano stati presi provvedimenti secondo gli articoli 271 CPP o 70b PPM (lettere a e b).
Secondo l’articolo 16 lettera e nLSCPT, il Servizio SCPT attua i provvedimenti per la salvaguardia del segreto d’ufficio e di quello professionale disposti dall’autorità d’approvazione. «Questo compito è stato esteso alla sorveglianza della corrispondenza postale, la qual cosa ha […] pienamente senso in questo settore. Questa disposizione va posta in relazione con gli articoli 271 e 274 capoverso 4 lettera a CPP nonché con gli articoli 70b e 70e cpv. 4 lett. a PPM. Questi articoli indicano il regime applicabile alla sorveglianza nel caso in cui sia necessario tutelare un segreto professionale di cui l’autorità di perseguimento penale non deve prendere atto. Il Servizio prende i provvedimenti necessari per porre in essere le misure decise nel quadro dei succitati articoli; ma non esegue da sé la cernita menzionatavi (art. 271 cpv. 1 CPP e art. 70b cpv. 1 PPM)»16.
Secondo gli articoli 15 lettere j e k (corrispondenza postale) e 47 lettere k e l (traffico delle telecomunicazioni) l’ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio SCPT deve contenere l’indicazione delle persone tenute al segreto d’ufficio o
15 RS 780.11
16 FF 2013 2283 2324; v. anche le spiegazioni del messaggio concernente la LSCPT relative agli art. 271 CPP e 70b PPM.