Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

[fascicolo relativo alla sorveglianza]). Il presente avamprogetto prevede lo stesso disciplinamento per le comunicazioni telefoniche.

La registrazione di telefonate riguarda i numeri di ufficio e di picchetto della gestione della sorveglianza del Servizio SCPT.

Soltanto il delegato alla protezione dei dati del Servizio SCPT può eseguire un’eventuale valutazione delle registrazioni (cpv. 2). Il Servizio SCPT può conservare le registrazioni soltanto per due anni e dopo lo scadere di tale termine devono essere distrutti (cpv. 3).

Art. 9 Fascicolo relativo alla sorveglianza

L’articolo 9 descrive la documentazione del Servizio SCPT ed elenca in modo esaustivo il contenuto del fascicolo relativo alla sorveglianza.

Il capoverso 1 obbliga il Servizio SCPT ad allestire un fascicolo per ogni ordine di sorveglianza; l’ordine può contenere varie misure di sorveglianza.

Il capoverso 2 elenca i documenti compresi nel fascicolo relativo alla sorveglianza: l’ordine di sorveglianza e eventuali allegati, il mandato di sorveglianza trasmesso alle persone obbligate a collaborare, la conferma di trasmissione dell’incarico alle persone obbligate a collaborare, la conferma di esecuzione del mandato di sorveglianza (data e ora) da parte delle persone obbligate a collaborare, le decisioni dell’autorità competente sull’approvazione o sul rifiuto dell’ordine di sorveglianza nonché eventuali decisioni sul ricorso, gli eventuali ordini di proroga e le eventuali decisioni dell’autorità competente per l’approvazione, l’ordine di revoca della sorveglianza, l’eventuale corrispondenza relativa alla sorveglianza (e-mail ecc.), le misure speciali di protezione ordinate (p. es. la cernita) e i giustificativi contabili.

Questo fascicolo rappresenta anche la base per l’emolumento da riscuotere presso le autorità che dispongono la sorveglianza e per gli indennizzi da versare alle persone obbligate a collaborare. L’obiettivo è conservare in formato elettronico i fascicoli relativi alla sorveglianza e, laddove possibile, nel sistema di trattamento.

Il capoverso 3 disciplina la conservazione dei dati della sorveglianza conformemente all’articolo 11 nLSCPT e la loro distruzione conformemente all’articolo 14 OST-SCPT.

Sezione 3: Orari d’ufficio e disciplinamento del servizio di picchetto

Art. 10 Orari d’ufficio ordinari e giorni festivi

L’articolo 10 è nuovo e nel capoverso 1 definisce gli orari d’ufficio ordinari, che corrispondono alla prassi corrente. Gli orari si riferiscono all’ora svizzera.

Il capoverso 2 definisce i giorni festivi, che corrispondono a quelli di cui all’articolo 66 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 200121 sul personale federale.

21 RS 172.220.111.3