Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine
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Art. 11 Prestazioni al di fuori degli orari d’ufficio ordinari
L’articolo 11 è nuovo, ma corrisponde alla prassi corrente del Servizio SCPT e disciplina le prestazioni nell’ambito del servizio di picchetto del Servizio stesso e delle persone obbligate a collaborare. I mandati urgenti sono sbrigati durante il servizio di picchetto soltanto previo comunicazione telefonica al numero di picchetto del Servizio SCPT.
Il capoverso 1 descrive le prestazioni del Servizio SCPT durante il servizio di picchetto.
Ne consegue che durante il servizio di picchetto non è in particolare possibile ottenere informazioni e sorveglianze speciali (cosiddetti casi speciali). Si tratta di informazioni o sorveglianze che non corrispondono ad alcun tipo di informazione o sorveglianza dell’ordinanza (cosiddette informazioni o sorveglianze non standardizzate); in merito si veda anche il commento agli articoli 22 e 25. Durante il servizio di picchetto il Servizio SCPT non può organizzare corsi di formazione e può fornire consulenza soltanto in modo limitato.
Il capoverso 2 disciplina le prestazioni che le persone obbligate a collaborare forniscono al di fuori degli orari d’ufficio ordinari. Per motivi di proporzionalità sono sollevati da questi obblighi i FST con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 49) e i fornitori di servizi di comunicazione derivati senza obblighi di sorveglianza supplementari (ossia coloro i quali non sono contemplati dall’art. 50) e pertanto le misure che devono attuare tali fornitori non possono essere eseguite durante il picchetto. Inoltre, non possono essere richieste e ottenute durante il picchetto le informazioni e sorveglianze speciali di cui all’articolo 22.
Sezione 4: Statistiche
Art. 12 Statistiche delle sorveglianza e delle informazioni
La LSCPT in vigore stabilisce che il Servizio SCPT tiene una statistica delle sorveglianze. In tale contesto, l’articolo 11 capoverso 1 lettera f della LSCPT in vigore è la base legale per la sorveglianza della corrispondenza postale e l’articolo 13 capoverso 1 lettera j della LSCPT in vigore è quella per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.
L’articolo 16 capoverso k nLSCPT è stato introdotto il 10 marzo 2014 dal Consiglio degli Stati e prevede che il Servizio SCPT tenga una statistica delle sorveglianze.
L’articolo 35 capoverso 3 (ricerca d’emergenza) e l’articolo 36 capoverso 2 nLSCPT (ricerca di condannati) contengono ulteriori disposizioni relative alla statistica, mentre l’OSCPT in vigore non contiene alcuna disposizione in merito. Sul sito del Servizio SCPT (https://www.li.admin.ch > Statistica) sono disponibili le statistiche dal 2010, che distinguono le misure di sorveglianza disposte in ambito penale dalla ricerca d’emergenza di persone scomparse.
Durante i lavori di revisione dell’OSCPT è emerso che occorre sancire la prassi corrente nell’ordinanza stessa, tenendo conto delle novità. In linea di principio è nell’interesse generale sapere quali tipi di sorveglianza sono effettuati ogni anno e in quale misura, nonché le spese connesse.