Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 17 pagine
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anche in questi casi. Spetta al Servizio SCPT, sulla base delle informazioni dei fornitori o di nuovi dati, decidere il momento e le modalità per l’esecuzione di un’eventuale nuova verifica della disponibilità a informare e sorvegliare. La nuova verifica è retta dalle stesse prescrizioni alla base della verifica secondo i capoversi 1 e 2.
Art. 19 Test per la verifica della disponibilità a informare
Si vedano anche i commenti agli articoli 16–18.
L’articolo 19 illustra come preparare ed eseguire i test per la verifica della disponibilità a informare di cui all’articolo 18. L’allestimanento dei dati di collaudo incombe rispettivamente ai FST e ai fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione e di sorveglianza supplementari. Conformemente alle istruzioni del Servizio SCPT, i fornitori mettono a disposizione, all’interno dei loro sistemi, i dati di collaudo necessari per rispondere alle domande di informazioni di collaudo (cpv. 1), il Servizio SCPT invia loro il questionario secondo l’articolo 29 capoverso 2 lettera b OSCPT e le domande di informazioni di collaudo (cpv. 2) e, infine, i fornitori trasmettono le informazioni di collaudo (cpv. 3).
Art. 20 Test per la verifica della disponibilità a sorvegliare
Si vedano anche i commenti agli articoli 16–19.
L’articolo 20 illustra come preparare ed eseguire i test per la verifica della disponibilità a sorvegliare di cui all’articolo 18. L’allestimanento dei servizi di telecomunicazione e dei servizi di comunicazione derivati necessari per il collaudo incombe rispettivamente ai FST e ai fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di sorveglianza supplementari. Conformemente alle istruzioni del Servizio SCPT, i fornitori preparano i collegamenti di collaudo all’interno dei loro sistemi (cpv. 1), il Servizio SCPT invia loro il questionario e i mandati di sorveglianza (cpv. 2), i fornitori preparano i collegamenti di collaudo ed eseguono i test in maniera autonoma attenendosi all’elenco dei casi di collaudo (cpv. 3) e, infine, completano l’elenco e lo inviano, insieme al questionario compilato, al Servizio SCPT (cpv. 4).
Art. 21 Analisi e conferma della disponibilità a informare e sorvegliare
Una volta eseguiti i vari test, il Servizio SCPT analizza i questionari e l’elenco dei casi di collaudo nonché le informazioni di collaudo e i dati di collaudo delle sorveglianze (cpv. 1). Se necessario, chiede ai fornitori di ripetere alcuni test o di eseguirne nuovi (cpv. 2). Se non è possibile concludere con successo i test, il Servizio SCPT può decidere di annullarli e avviare una nuova procedura di verifica (cpv. 3); in caso contrario, conferma per scritto la disponibilità a informare e sorvegliare dei fornitori (cpv. 4).
Art. 22 Garanzia della qualità della trasmissione dei dati
Per garantire lo svolgimento regolare delle sorveglianze nell’ambito del traffico delle telecomunicazioni nonché la qualità necessaria in materia di trasmissione dei dati, il Servizio SCPT, i FST e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione e di sorveglianza supplementari eseguono controlli automatizzati. Se necessario, la qualità della trasmissione dei dati è garantita anche da dati di collaudo