Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 17 pagine
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Il capoverso 1 fornisce una definizione del termine «intercettazione degli invii postali» di cui all’articolo 16 lettera a OSCPT, con il quale si intendono l’identificazione e lo smistamento, la tenuta a disposizione per il ritiro da parte dell’autorità che dispone la sorveglianza nonché, eventualmente, la ripresa a carico a e la consegna degli invii postali a controllo avvenuto.
Secondo il capoverso 2 la trasmissione dei dati secondo l’articolo 16 lettera b OSCPT consiste nella comunicazione dei dati disponibili, senza interrompere la consegna dei pertinenti invii postali. Il riferimento è, nello specifico, all’identità del mittente e del destinatario nonché alla natura degli invii e allo stadio in cui si trovano. Questi metadati devono quindi essere forniti soltanto se effettivamente disponibili e non devono essere necessariamente conservati. I dati che, al contrario, devono essere comunicati obbligatoriamente e con continuità, ossia almeno una volta al giorno, all’autorità designata dal Servizio SCPT al momento dell’ordine sono quelli che permettono di identificare gli utenti, come i dati relativi al traffico e alla fatturazione.
Il capoverso 3 stabilisce che i FSP devono allestire una sorveglianza in tempo reale entro un giorno lavorativo. Questo significa che la risposta deve essere trasmessa al Servizio SCPT al più tardi entro le ore 17.00 del giorno lavorativo seguente alla ricezione del mandato.
Esempio 1: un ordine di sorveglianza è trasmesso al Servizio SCPT alle ore 08.00, che lo inoltra al fornitore alla fine dell’ora a sua disposizione per il trattamento. Il mandato giunge quindi al fornitore alle ore 09.01. In questo caso, il fornitore ha tempo fino alle ore 17.00 del giorno lavorativo seguente per allestire la sorveglianza.
Esempio 2: un ordine di sorveglianza è trasmesso al Servizio SCPT alle ore 16.01 del giovedì, che lo inoltra al fornitore alla fine dell’ora a sua disposizione per il trattamento. Il mandato giunge quindi al fornitore alle ore 17.02. In questo caso, il fornitore ha tempo fino alle ore 17.00 del venerdì per allestire la sorveglianza.
Art. 8 Sorveglianza retroattiva
Secondo l’articolo 8 i FSP hanno a disposizione tre giorni lavorativi a partire dalla ricezione del mandato per eseguire una sorveglianza retroattiva.
Sezione 3: Informazioni sul traffico delle telecomunicazioni
Art. 9 Domanda di informazioni
Per le domande di informazioni, così come per la sorveglianza delle telecomunicazioni in generale, è fondamentale specificare il momento o il periodo di tempo al quale devono riferirsi le informazioni richieste. L’articolo dispone pertanto che, nel caso di domande di informazioni sugli utenti, fa stato il momento o il periodo di tempo indicato nella domanda. Qualora questo non dovesse essere specificato, la domanda di informazioni si riferisce al momento in cui viene presentata.
Art. 10 Termini per il trattamento delle domande di informazioni
Il Servizio SCPT inoltra le domande di informazioni alle persone obbligate a collaborare secondo l’articolo 2 lettere b–d LSCPT entro un’ora dalla loro ricezione (cpv. 1).