Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 17 pagine
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supplementari (cpv. 1), che i fornitori mettono a disposizione del Servizio SCPT in conformità con le sue istruzioni e con l’allegato 1 (cpv. 3 lett. a). I fornitori concedono altresì al Servizio SCPT l’accesso sul posto o a distanza per permettere il collegamento delle apparecchiature di collaudo o la gestione di informazioni e collegamenti di collaudo (cpv. 3 lett. b) e, se necessario, forniscono sostegno sul posto al Servizio SCPT (cpv. 4).
Al fine di garantire anche la qualità della trasmissione di singoli dati, dopo aver consultato i fornitori, il Servizio SCPT fissa all’interno delle sue istruzioni i dettagli relativi alla garanzia della qualità in materia di trasmissione di singoli dati (cpv. 2).
Art. 23 Guasti ai sistemi dei fornitori
Affinché l’attività di perseguimento penale possa effettivamente trarre beneficio dalle sorveglianze disposte nell’ambito del traffico delle comunicazioni, è fondamentale che i FST e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione e di sorveglianza supplementari comunichino immediatamente al Servizio SCPT ogni guasto ai loro sistemi. Dal momento che comunicazioni di questo genere sono considerate urgenti, i fornitori possono effettuarle anche per telefono. Tuttavia, entro i cinque giorni lavorativi seguenti, essi devono trasmettere una comunicazione scritta che riporti, oltre alle misure adottate, il periodo di tempo nel quale si è verificato il guasto nonché le cause e le conseguenze dello stesso.
Spetta ai fornitori riparare quanto prima i guasti che si verificano all’interno dei loro sistemi per poter tornare a eseguire sorveglianze nell’ambito delle telecomunicazioni e a trasmettere le informazioni loro richieste. Per ragioni di trasparenza, i fornitori sono altresì tenuti ad aggiornare con regolarità il Servizio SCPT sullo stato del guasto. Va tuttavia osservato che l’obbligo previsto per i fornitori di riparare i guasti all’interno dei loro sistemi e di tenerne al corrente il Servizio SCPT non li esonera dall’obbligo di eseguire sorveglianze e trasmettere informazioni (cpv. 2 e 3).
Art. 24 Guasti alla rete di trasmissione
Si veda anche il commento all’articolo 23.
I FST e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione e di sorveglianza supplementari sono responsabili per la riparazione dei guasti nei rispettivi sistemi, così come il Servizio SCPT lo è per i guasti che si verificano all’interno del sistema di trattamento. Qualora interessino però la rete di trasmissione e rientrino quindi nella sfera di competenza comune, i guasti devono essere riparati congiuntamente dalle parti coinvolte in virtù di quanto stabilito di comune accordo nei pertinenti accordi. Le parti coinvolte si tengono inoltre reciprocamente al corrente sulle singole misure adottate o da adottare.
Sezione 6: Prescrizioni tecniche
Art. 25
Per maggiori dettagli sulle prescrizioni tecniche in materia di esecuzione della sorveglianza delle telecomunicazioni e di trasmissione delle informazioni si rimanda agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza.