Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 17 pagine
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cui esso ha redatto le OAR e le TR TS. Nell’ambito della revisione totale della LSCPT si è deciso, però, che in futuro tali dettagli saranno disciplinati dal DFGP a livello di ordinanza e non più all’interno di direttive del Servizio SCPT: prevista fino a questo momento a livello di ordinanza (cfr. art. 17 cpv. 1 OSCPT del 31 ottobre 2001), infatti, con la revisione totale della LSCPT la norma di delega nell’ambito del traffico delle telecomunicazioni si colloca ora a livello di legge. In futuro, l’articolo 31 capoverso 3 LSCPT costituirà la base legale per le disposizioni tecniche e amministrative necessarie affinché la trasmissione delle informazioni e l’esecuzione delle sorveglianze nell’ambito del traffico delle telecomunicazioni siano conformi agli standard in uso. Per tutte le altre norme organizzative, amministrative e tecniche nell’ambito del traffico delle telecomunicazioni nonché nell’ambito della corrispondenza postale, la nuova base legale è rappresentata dall’articolo 70 OSCPT.
Sezione 1: Disposizioni generali sulla sorveglianza postale e delle telecomunicazioni
Art. 1 Campo d’applicazione
Destinatari della presente ordinanza sono il Servizio SCPT e le persone obbligate a collaborare secondo l’articolo 2 LSCPT, comprese quelle di cui alle lettere e e f LSCPT, ossia, rispettivamente, le persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione e i rivenditori professionali di carte o di altri mezzi analoghi che consentono di accedere a una rete pubblica di telecomunicazione.
Art. 2 Obbligo d’informare sul quadro legale
La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni deve avvenire in modo confidenziale, in particolare affinché l’attività di perseguimento penale possa concludersi con successo. I dati della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sono soggetti al segreto postale e delle telecomunicazioni. Le persone obbligate a collaborare sono pertanto tenute a informare i collaboratori responsabili delle sorveglianze sulla confidenzialità delle misure e sul segreto postale e delle telecomunicazioni cui queste sottostanno (lett. a e b). I collaboratori devono essere informati altresì sulle conseguenze penali secondo l’articolo 321terdel Codice penale1 e l’articolo 39 LSCPT in caso di violazione degli obblighi, così da scongiurare comportamenti scorretti (lett. c).
Art. 3 Sicurezza della comunicazione
Dal momento che nell’ambito della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni vengono trattati dati degni di particolare protezione, il canale e la forma delle comunicazioni che hanno luogo tra le persone obbligate a collaborare e il Servizio SCPT sono fissati nell’ordinanza: soltanto persone in precedenza designate possono inviare e ricevere comunicazioni confidenziali (lett. a) e i messaggi di posta elettronica devono essere sempre cifrati e firmati (lett. b). Grazie alla cifratura, i messaggi non possono così essere letti da terzi non autorizzati lungo il percorso dal