Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 17 pagine

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mittente al destinatario e, grazie alla firma, il destinatario può assicurarsi che essi provengano effettivamente dal mittente indicato.

Art. 4 Forma di trasmissione dei mandati

L’articolo 4 disciplina la forma di trasmissione dei mandati. ll Servizio SCPT trasmette i mandati alle persone obbligate a collaborare per via elettronica (cpv. 1). In casi urgenti è prevista tuttavia la possibilità di conferire un mandato di sorveglianza o di richiedere un’informazione anche per telefono; il giorno lavorativo seguente il Servizio SCPT deve tuttavia trasmettere il mandato per via elettronica (cpv. 2).

Art. 5 Centro di contatto

All’inizio dell’esercizio commerciale, ogni FSP (art. 2 lett. a LSCPT), ogni FST (art. 2 lett. b LSCPT) e ogni fornitore di servizi di comunicazione derivati (art. 2 lett. c LSCPT) comunica al Servizio SCPT un centro di contatto responsabile per le sorveglianze e le informazioni. Su richiesta del Servizio SCPT, si può imporre anche ai gestori di reti di telecomunicazione interne (art. 2 lett. d LSCPT), alle persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione (art. 2 lett. e LSCPT) nonché ai rivenditori professionali di carte o di altri mezzi analoghi che consentono di accedere a una rete pubblica di telecomunicazione (art. 2 lett. f LSCPT) di designare un simile centro di contatto. Il centro di contatto deve poter essere raggiungibile telefonicamente per il Servizio SCPT (cpv. 1).

I fornitori devono comunicare, per via elettronica, i dati di contatto (nome, cognome, funzione), il numero di telefono diretto e l’indirizzo di posta elettronica dell’interlocutore, nonché le chiavi crittografiche, necessarie per la cifratura dei messaggi di posta elettronica inviati dal Servizio SCPT alle persone obbligate a collaborare e per la verifica della firma dei messaggi di posta elettronica da queste ultime inviati al Servizio SCPT. Qualunque cambiamento riguardante tali dati deve essere segnalato immediatamente al Servizio SCPT.

Le persone obbligate a collaborare devono altresì indicare un indirizzo postale in Svizzera al quale è possibile consegnare validamente in particolare comunicazioni, citazioni, mandati di sorveglianza e decisioni di altra natura (cpv. 3).

Art. 6 Termini per il trattamento

L’articolo 6 disciplina i termini per il trattamento degli ordini, delle domande e dei mandati. Il Servizio SCPT e le persone obbligate a collaborare devono trattarli quanto prima, ma al più tardi entro la scadenza dei termini previsti nella presente ordinanza.

Sezione 2: Sorveglianza della corrispondenza postale

Art. 7 Sorveglianza in tempo reale

La presente disposizione disciplina le misure da adottare per l’esecuzione di una sorveglianza in tempo reale.