Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 17 pagine
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Secondo il capoverso 1, anche nel caso di ricerche d’emergenza e di ricerche di condannati, il Servizio SCPT deve trasmettere il mandato al fornitore quanto prima, ma al più tardi entro un’ora dalla ricezione dell’ordine. L’esperienza ha mostrato che il più delle volte è possibile trasmettere questi mandati nel giro di pochi minuti.
Data l’urgenza delle misure in questione, anche i tempi di esecuzione previsti per i fornitori sono molto ridotti. I fornitori devono infatti eseguire il mandato di sorveglianza quanto prima, ma al più tardi entro una (EP_30_PAGING, EP_31_RT_CC+IRI e EP_32_RT_IRI) o quattro (EP_33_HD) ore dalla ricezione del mandato (cpv. 2 e 3).
Art. 15 Annullamento di mandati di sorveglianza
Si confrontino, innanzitutto, i commenti agli articoli 11–14.
Il Servizio SCPT può annullare un mandato di sorveglianza in tempo reale fintantoché questa non è stata attivata nei sistemi del fornitore e il fornitore non ha confermato l’attivazione (cpv. 1). Se la sorveglianza è già stata attivata, invece, il Servizio SCPT non può più procedere all’annullamento e può soltanto conferire un mandato di disattivazione (cpv. 4). Lo stesso vale per i casi in cui venga meno una delle condizioni per un ordine di sorveglianza già trasmesso.
Il capoverso 2 dispone che una sorveglianza retroattiva può essere annullata soltanto se il fornitore non ha ancora trasmesso i dati.
Il capoverso 3 le singole fasi della procedura di annullamento: il Servizio SCPT contatta il fornitore e lo incarica per scritto, o in casi eccezionali per telefono con successivo incarico scritto, di annullare la sorveglianza (lett. a); il fornitore conferma la ricezione del mandato di annullamento (lett. b), lo esegue (lett. c) e conferma infine l’annullamento al Servizio SCPT (lett. d).
In linea con la prassi vigente, un annullamento secondo i capoversi 1 e 2 non comporta né la riscossione di emolumenti né il versamento di indennità (art. 4 OEm-SCPT), e questo a discapito del Servizio SCPT e delle persone obbligate a collaborare, che, nel momento in cui dovesse sopraggiungere un mandato di annullamento, potrebbero trovarsi a dover interrompere l’esecuzione di una sorveglianza già avviata.
Sezione 5: Disponibilità a informare e sorvegliare
Art. 16 Collegamento dei sistemi del fornitore con il sistema di trattamento
del Servizio SCPT
Nell’ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, il Servizio SCPT rappresenta il punto di snodo tra i FST e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione e di sorveglianza supplementari da una parte e le autorità di perseguimento penale dall’altra. Queste ultime possono consultare le informazioni e i dati delle sorveglianze trasmessi dai fornitori accedendo al sistema di trattamento del Servizio SCPT mediante procedura di richiamo (online). I fornitori, dal canto loro, trasmettono i dati mediante i loro sistemi che sono collegati al sistema di trattamento del Servizio SCPT.
Per istituire la sua disponibilità a informare e sorvegliare, il fornitore comunica al Servizio SCPT i servizi offerti. Devono inoltre comunicargli come intendono attuare