Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 17 pagine

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latte di determinate aziende e lungo percorsi stabiliti. Se possibile i produttori di latte devono evitare di trasportare il loro latte verso un centro di ricezione del latte (per es. il caseificio del villaggio o il centro di raccolta del latte) e di consegnarlo direttamente dall’azienda a terzi (p. es. vendita diretta); (cpv. 1bis lett. a). Le aziende designate dal veterinario cantonale per la raccolta del latte nelle zone di protezione devono rispettare determinati requisiti (p. es. in riferimento all’autista, al veicolo e al percorso da seguire per la raccolta del latte). Questi possono essere eventualmente concordati precedentemente tramite contratto tra il Cantone e l’azienda (cpv. 1bislett. b).

Nel caso in cui per motivi logistici, geografici o strutturali l’azienda non possa essere raggiunta dal relativo veicolo per la raccolta del latte, il veterinario cantonale deve poter escludere quest’ultima dalla raccolta, tenendo presente che in casi di rigore possono essere assegnate autorizzazioni derogatorie per la consegna del latte a un determinato centro di ricezione (cpv. 1bislett. c). Nelle zone di sorveglianza, invece, in linea di principio dovrebbe continuare a essere possibile per i produttori di latte consegnare il loro latte personalmente a un centro di ricezione. A tale proposito, il veterinario cantonale deve prima stabilire i rispettivi centri di ricezione nelle zone e le condizioni quadro da rispettare (cpv. 2).

Anche per la ricezione e la lavorazione del latte dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere rispettati diversi provvedimenti di sicurezza. I rispettivi requisiti per i centri di raccolta del latte, i terminali e le aziende di lavorazione del latte sono emanati dal veterinario cantonale in caso di epizoozia p. es. tramite decisione di portata generale (cpv. 1ter). A causa del maggiore rischio di propagazione dell’epizoozia, il latte proveniente dalle zone di protezione deve essere pastorizzato in ogni caso direttamente al primo scarico in un centro di ricezione del latte.

In caso di epizoozia nelle zone di protezione e di sorveglianza, per contrastare il rischio di diffusione dell’epizoozia si dovrebbe rinunciare al controllo del latte secondo l’ordinanza sul controllo del latte (cpv. 1bislett. d).

Titolo prima dell’art. 111a e da art. 111a a 111e

Per la lotta alla dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) devono essere emanate prescrizioni di lotta specifiche da introdurre dopo le prescrizioni per la lotta alla pleuropolmonite contagiosa dei bovini.

Il 9 agosto 2016 l’Autorità europea della sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere con cui consiglia la vaccinazione contro la Lumpy skin disease come miglior mezzo di lotta contro l’epizoozia. È inoltre dell’opinione che se un’epizoozia si presenta in un effettivo vaccinato, non devono essere uccisi tutti gli animali dell’effettivo, ma solo quelli colpiti dall’epizoozia. Nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 del 15.11.20162 l’UE ha fissato le condizioni per il commercio internazionale di animali vaccinati e di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali vaccinati.

Basandosi sulle conoscenze dell’EFSA, la vaccinazione, in linea di principio secondo l’articolo 81 vietata per le epizoozie altamente contagiose, sarà ammessa a determinate condizioni (art. 111c). Inoltre in caso di epizoozia, non devono essere obbligatoriamente uccisi tutti gli animali ricettivi dell’effettivo, ma esclusivamente quelli colpiti dall’epizoozia. Il presupposto è che l’effettivo sia correttamente vaccinato (art. 111e cpv. 1). Se dovesse risultare che nonostante l’uccisione e l’eliminazione degli animali da effettivi infetti non è possibile impedire la diffusione della Lumpy skin disease, l’USAV può ordinare di rinunciare a tale provvedimento (art. 111e cpv. 2).

Art. 122f

Alla comparsa dell’influenza aviaria negli uccelli selvatici nel novembre 2016 è stata dimostrata la necessità di precisare i provvedimenti che, in caso di un focolaio di epizoozia negli uccelli selvatici, vengono ordinati per proteggere gli uccelli domestici, cosa che ora dovrebbe accadere con le modifiche

2 Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione del 15 novembre 2016 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri GU L del 17.11.2016, pag. 51. 011.2/2013/16383 \ COO.2101.102.5.501447 - 205.01.00.11 VL 5/17