Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 17 pagine

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autorità di vigilanza nel settore della salute degli animali, l’USAV emanerà direttive tecniche per semplificare alle autorità di esecuzione l’interpretazione delle definizioni più complesse, come per esempio «sistema chiuso» o «separazione dei locali».

Art. 33

Il campo di applicazione della norma sarà limitato ai sottoprodotti che sono adatti alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Inoltre, la produzione di alimenti greggi per animali da compagnia sarà disciplinata analogamente alle prescrizioni del diritto europeo7. Le proteine animali trasformate utilizzate quali componente di alimenti per animali da compagnia dovranno soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5. Per una migliore leggibilità, occorre inoltre strutturare diversamente la norma.

Art. 34

Cfr. commento relativo all’articolo 10 capoverso 3 lettera e. È inoltre esplicitato cosa si considera una consegna diretta.

Titolo prima dell’art. 34a nonché art. 35 Rubrica

Inserimento di un articolo che rimanda specificatamente alle prescrizioni per la fabbricazione di concime. Questo secondo nuovo articolo nella sezione 4 ha reso necessaria una rubrica per l’articolo 35.

Allegato 1

Cfr. commenti agli articoli 10 e 13. In futuro saranno elencati esplicitamente anche gli impianti che producono biogas e gli impianti di compostaggio. La registrazione degli stabilimenti di cui al numero 10 ha per oggetto la sorveglianza del riutilizzo canalizzato dei sottoprodotti di origine animale (separazione dei ruminanti e separazione in base alla specie animale).

Allegato 2

Cfr. commento relativo all’articolo 15 capoverso 1. Si richiama inoltre l’attenzione in particolare alla chiara separazione delle catene degli alimenti per le diverse specie animali, dato che essa costituisce tuttora un elemento centrale della lotta alla BSE.

Allegato 5

N. 30: metodi per la fabbricazione di proteine animali trasformate di mammiferi, non provenienti da mammiferi (es. volatili o insetti) e di farina di pesce.

N. 30a: metodi per la fabbricazione di prodotti sanguigni.

N. 31: Allineamento dei metodi per la trasformazione dei grassi fusi alle prescrizioni UE.

N. 38: Gli standard microbiologici (e il relativo programma di controllo a campione per la prova della conformità) si applicano a tutti i prodotti derivati per la fabbricazione di alimenti per animali (es. proteine animali trasformate, prodotti sanguigni, grassi fusi, ecc.). Nel caso di alimenti per animali essi si applicano tuttavia solo a quelli per animali da compagnia. Il testo dell’ordinanza viene precisato di conseguenza. Risulta così anche chiaro che i rischi microbiologici nella fabbricazione di alimenti per animali da reddito (che spesso ricevono soprattutto o esclusivamente ingredienti vegetali) devono essere controllati nell’ambito dei programmi di controllo autonomo e dei programmi HACCP di diritto relativo agli alimenti per animali (cfr. la proposta di stralcio dell’art. 226 OFE).

7 Allegato XIII capo II del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, p. 1. 011.2/2013/16383 \ COO.2101.102.5.501447 - 205.01.00.11 VL 15/17