Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 17 pagine
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importante dell’identificazione elettronica dell’animale è far sì che ogni animale riceva un’identificazione univoca in tutto il mondo. Lo standard è fissato dalle norme ISO 11784 e 11785, secondo cui l’univocità della numerazione elettronica è regolata come segue:
1.) Le prime tre cifre del numero elettronico sono composte secondo tali standard nel modo seguente:
codice del produttore (900-999) dell’azienda che ha fabbricato il microchip
oppure
codice ISO del Paese (p. es. 756 per la Svizzera)
2.) Le restanti cifre del numero elettronico devono essere univoche all’interno dei codici del produttore e dei codici ISO del Paese. Responsabile di tale univocità è il produttore o un’autorità nazionale incaricata dell’assegnazione.
I marchi auricolari elettronici per animali ad unghia fessa in Svizzera devono sempre contenere il codice ISO del Paese per la Svizzera (anche la loro identità visiva deve contenere il codice del Paese, si confronti anche il regolamento (CE) 911/20041). In tal modo i numeri leggibili sulla marca auricolare e i numeri elettronici sono identici, come auspicato nella prassi.
Per la gestione dei numeri dei microchip con i codici ISO dei Paesi è necessario un ente nazionale incaricato dell’assegnazione. Questo compito dovrà essere assunto dal gestore della BDTA (cpv. 1ter).
Art. 12 cpv. 1–2 lett. c ed e nonché cpv. 4 e 6
In futuro i dati relativi al certificato d’accompagnamento per gli animali ad unghia fessa potranno essere emessi, inoltrati e conservati anche in formato elettronico. Per avere accesso in ogni momento ai dati di un certificato d’accompagnamento elettronico, i dati devono essere consultabili nel veicolo di trasporto e presso il destinatario (cpv. 4). Se ciò non è garantito nel veicolo di trasporto, i dati devono essere trasferiti su un certificato d’accompagnamento in forma cartacea e consegnati al nuovo detentore degli animali. Per identificare il detentore originario, è necessario trasferire nel nuovo documento il numero del certificato d’accompagnamento elettronico.
In caso di trasferimento degli animali, ora anche per gli ovini occorre indicare il numero del marchio auricolare sul certificato d’accompagnamento (cpv. 2 lett. c [alla lett. e di conseguenza devono essere cancellati gli animali della specie ovina]).
L’eccezione ai sensi del capoverso 6, secondo cui per i suini trasportati di notte per la macellazione il certificato d’accompagnamento è valido fino all’arrivo al macello, deve essere estesa a tutti gli animali.
Art. 13 cpv. 3
Completamento della disposizione con il certificato d’accompagnamento elettronico. Chi offre sistemi per certificati d’accompagnamento elettronici deve garantire che gli organi d’esecuzione abbiano accesso in ogni momento a tali dati.
Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva e lett. a e c nonché cpv. 3
Come per gli animali della specie bovina, anche i detentori di animali delle specie ovina e caprina devono comunicare tutti gli aumenti, le diminuzioni e la morte degli animali al gestore della BDTA. Le comunicazioni possono essere notificate alla banca dati solo per via elettronica e sono possibili anche tramite servizi web da sistemi terzi (p. es. dal libro genealogico della Federazione svizzera d’allevamento ovino o caprino). Inoltre, le persone soggette all’obbligo di notifica possono incaricare terzi di effettuare le notifiche (soluzione di mandato, come già avviene per la notifica nel traffico di animali per gli animali della specie bovina e suina [art. 9 ordinanza BDTA)]). In futuro, gli animali delle specie ovina e caprina dovranno essere contrassegnati con due marchi auricolari. In via opzionale, uno di essi può essere dotato di un microchip leggibile elettronicamente.
1 Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende, GU L 163 del 30.4.2004, pag. 65. 011.2/2013/16383 \ COO.2101.102.5.501447 - 205.01.00.11 VL 3/17