Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 17 pagine

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Art. 238 cpv. 3 lett. a e b e art. 238a cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. b

I provvedimenti da prendere in caso di sospetto di paratubercolosi o di epizoozia della stessa valgono per gli animali della specie bovina, ovina e caprina inclusi bufali, camelidi del nuovo mondo e per ruminanti selvatici tenuti in parchi. Il termine «vitello» deve essere dunque sostituito con quello, più generico, di «giovane animali da latte». L’espressione «eventualmente» equivale a «se presente», è dunque superflua e va stralciata.

Art. 239h cpv. 2

Poiché attualmente non vi è obbligo di vaccinazione per la febbre catarrale ovina, devono essere oggetto di indennizzo anche gli animali deceduti o abbattuti a causa della stessa (art. 32 cpv. 1 lett. a della legge del 1° luglio 1996 sulle epizoozie [LFE, RS 916.40]).

Titolo prima dell’art. 255 nonché art. 255, art. 258 cpv. 3 e art. 260 cpv. 3

La disposizione che ha come oggetto l’esame per campionatura per la ricerca di infezioni da Salmonella nei suini (art. 257 cpv. 5) non era finora entrata in vigore. Non è in programma nessuna sorveglianza ordinata a livello nazionale per le infezioni da Salmonella nei maiali e neanche nell’UE esiste una simile disposizione. I maiali devono essere dunque cancellati dal campo di applicazione del capoverso sulle infezioni da Salmonella.

Art. 256

I dati relativi alla sorveglianza delle infezioni da Salmonella non vengono più raccolti dai Cantoni, ma possono essere consultati direttamente, anche, nel sistema d’informazione per i dati di laboratorio ALIS. Non è più necessario, quindi, che i Cantoni ricevano l’esito di laboratorio di tutti i risultati delle analisi sulle infezioni da Samonella. In futuro i Cantoni riceveranno una copia dell’esito di laboratorio solo se si fanno carico essi stessi dei costi dell’analisi oppure se vi è un sospetto di epizoozia a causa di un risultato positivo (cfr. art 61 cpv. 5).

Art. 257

Visto che il numero di animali di un avicoltore può variare, esso non può essere un’unità costante. Vi era perciò una parziale mancanza di chiarezza su quali allevamenti di volatili fossero soggetti all’obbligo di analisi e quali no. In futuro, perciò, l’obbligo di analisi (così come l’obbligo di notifica di cui all’art. 18b) per gli animali da allevamento della linea ingrasso e uova e per le galline ovaiole dipende dal numero di posti. Per gli animali da ingrasso, invece, una superficie di base del pollaio minima deve essere determinante ai fini dell’obbligo di analisi. Il motivo è che vi sono diverse forme di ingrasso con differente peso finale degli animali, pertanto il numero dei posti per gli animali da ingrasso non rappresenta un’unità costante.

Il prelievo di campioni negli incubatoi deve essere precisato. Il capoverso 4 in vigore, che prescrive il prelievo di campioni in incubatoi a partire da una determinata dimensione, può quindi essere stralciato. Ora, in alternativa all’analisi degli animali da allevamento della linea ingrasso e uova dovrebbe essere possibile un prelievo dei campioni nell’incubatoio, se gli animali sgusciati dalle uova da cova sono destinati soltanto alla vendita all’interno del Paese. Vige anche un intervallo di analisi di massimo 2 settimane.

Art. 258 cpv. 1

In futuro per le analisi prescritte per le infezioni da Salmonella dei volatili si dovrà utilizzare obbligatoriamente la domanda di analisi «Programma di lotta alla salmonella nei volatili» emessa automaticamente al momento della notifica di stabulazione dal portale Internet Agate. In questo modo si assicura il necessario flusso di informazioni.

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