Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 17 pagine
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Art. 7 cpv. 1bis e 2
Ora, per gli animali delle specie ovina e caprina, i detentori di animali devono notificare al gestore della banca dati la data di nascita, di importazione, d’esportazione, d’entrata da un’azienda detentrice di animali in Svizzera, d’uscita a un’altra azienda detentrice di animali in Svizzera o la morte di un animale. La separazione esplicita di detentori di animali e macelli viene effettuata analogamente alla formulazione di cui agli articoli 5 e 6.
Art. 8b frase introduttiva
Adeguamenti redazionali a seguito della modifica degli articoli 18b e 257 OFE.
Art. 12 cpv. 1 lett. cter
Secondo lo stesso principio previsto per gli animali della specie bovina, ogni persona deve poter consultare la storia, lo stato della storia e la data di nascita di un animale delle specie ovina e caprina, a condizione che conosca il numero della marca auricolare.
Art. 14 cpv. 1 lett. d e h
Le organizzazioni di allevamenti, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d’igiene veterinaria devono poter consultare la storia e le informazioni dettagliate dell’animale anche per gli animali delle specie ovina e caprina, a condizione che il detentore di animali sia membro della relativa organizzazione (lett. d). La lettera h, che attualmente disciplina la consultazione di dati da parte di detentori di animali delle specie ovina e caprina, diventa superflua e può quindi essere abrogata.
Art. 29b
Le entrate e le uscite di animali, l’importazione e l’esportazione, la morte e le macellazioni possono essere notificate alla banca dati soltanto se gli animali sono registrati in quest’ultima. Pertanto, entro il 31 dicembre 2019 tutti gli animali in vita al 1° gennaio 2019 devono essere registrati nella banca dati. Se nel corso dell’anno si verifica un evento soggetto a notifica ai sensi dell’allegato 1 numero 4, gli animali devono essere registrati preliminarmente.
Allegato 1 n. 4
Nel numero 4 figurano i dati che devono essere notificati alla banca dati al verificarsi dei rispettivi eventi.
3. Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali, OEm-BDTA
Allegato n. 1, 3 e 4
Secondo l’articolo 15b capoverso 2 LFE i costi d’esercizio della banca dati sul traffico di animali devono essere coperti con gli emolumenti dei detentori di animali, il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio federale. Identitas AG in qualità di gestore della BDTA fattura ai detentori di animali, su incarico dell’Ufficio federale dell’agricoltura, gli emolumenti. Le modifiche proposte riguardanti l’ampliamento del controllo sul traffico di animali alle specie ovina e caprina determinano nuovi costi d’esercizio, che devono essere compensati con gli emolumenti proposti qui di seguito:
1.) In futuro, gli animali delle specie ovina e caprina dovranno essere contrassegnati con due marche
auricolari. Per ogni coppia di marca auricolare è riscosso un emolumento pari CHF 1.-. Se si parte da una stima di circa 300 000 nascite all’anno (il numero delle nascite annue degli animali delle specie ovina e caprina non è noto con precisione), le entrate derivanti dalle marche auricolari degli animali delle specie ovina e caprina ammonterebbero a circa 300 000.- CHF l’anno. Su richiesta i detentori di animali possono ritirare le marche auricolari con un microchip incorporato. I relativi costi supplementari sarebbero coperti con l’importo proposto di CHF 1.-. Attualmente non è possibile prevedere quanti detentori di animali opteranno per il microchip. Di conseguenza, ora non è possibile
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