Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 17 pagine

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N. 39: Allineamento dei metodi di trasformazione per il concime alle prescrizioni UE. Queste prescrizioni si applicano ora anche ai resti alimentari trasformati in concime (cfr. modifica dell’art. 2 cpv. 2bislett. c).

N. 42: adeguamento redazionale

N. 43: Come nell’UE, in futuro per la fermentazione o il compostaggio di tutti i sottoprodotti della categoria 3 sarà sufficiente il trattamento termico con una temperatura interna di 70 °C per almeno un’ora a una dimensione massima delle particelle di 12 mm (attualmente per i prodotti provenienti da macelli e stabilimenti di sezionamento di cui all’articolo 7 lettera a è prescritta anche una sterilizzazione a pressione).

6. Modifica di altri atti normativi

6.1 Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni

Art. 31 cpv. 1 lett. e, art. 47 cpv. 1 e art. 53 cpv. 1 lett. b

L’articolo 31 OMCC, che disciplina il prelievo di campioni per le analisi di laboratorio, deve essere integrato con la disposizione che prevede anche il prelievo di campioni per i programmi di sorveglianza secondo l’ordinanza sulle epizoozie. A seguito di questo completamento sono stati effettuati adeguamenti redazionali negli articoli 47 e 53.

6.2 Ordinanza sul controllo del latte

Art. 5

In futuro, in caso di focolaio di afta epizootica il veterinario cantonale deve poter ordinare l’esonero dal controllo del latte ai sensi dell’ordinanza del 20 ottobre 2010 sul controllo del latte (OCL; RS 916.351.0; art. 102 cpv. 1bislett. d). L’articolo 5, che disciplina le eccezioni al controllo, deve quindi essere modificato di conseguenza.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

I costi di investimento per gli adeguamenti del sistema BDTA in relazione alle nuove notifiche da effettuare per gli ovini e i caprini ammontano a circa 2,2 milioni e sono a carico della Confederazione; essi vengono finanziati tramite il credito globale (A2111.0001 dell’UFAG). I costi d’esercizio supplementari che ne derivano sono coperti dai ricavi degli emolumenti più elevati di circa 0,4–0,5 milioni di franchi l’anno (interamente coperti e figuranti nella voce di bilancio E.100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) dell’UFAG).

La determinazione dei criteri per la separazione di «proteine animali trasformate» per l’utilizzo canalizzato, tenendo conto degli attori interessati, nonché l’adeguamento degli elenchi di aziende che eliminano i sottoprodotti di origine animale alle nuove prescrizioni implicherà notevoli risorse umane. L’USAV compenserà questi costi internamente. Inoltre, per la migrazione degli elenchi delle aziende da ASAN a TRACES (cfr. commento relativo all’art. 10 OESA), prevista presumibilmente nel 2018, è necessario un adeguamento del sistema informatico ASAN, i cui costi ammontano a circa 100 000 franchi e sono attribuiti al credito globale (A200.0001 dell’USAV).

Inoltre, le presenti modifiche delle ordinanze non hanno alcuna ripercussione a livello finanziario o di personale per la Confederazione.

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