Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 10 e 13

Considerazioni generali: Gli obblighi di registrazione e notifica vanno allineati alle regolamentazioni UE (dove si parla di «riconoscimento»). È prevedibile che fra 2–3 anni gli elenchi delle aziende dovranno essere esportati da ASAN al sistema TRACES tramite un’interfaccia, per la quale un requisito è la completa corrispondenza di contenuti e formati con quelli delle regolamentazioni UE. Occorre pertanto che sia l’USAV a disciplinare in direttive tecniche il tipo e il formato delle voci (art. 13 cpv. 2). Gli elenchi dovranno corrispondere alle cosiddette «specifiche tecniche» dell’UE (basate sul regolamento n. 1069/20093 e attualmente in rielaborazione), le quali prevedono tra le altre cose anche sezioni specifiche per la registrazione di aziende che utilizzano cosmetici o dispositivi medici (inclusi quelli da impiegare sugli animali) basati su sottoprodotti di origine animale.

Art. 10 Abs. 3 Bst. e: chiara distinzione fra campi di applicazione per la «consegna di materiale della categoria 3 per l’alimentazione» e per la «fabbricazione di alimenti greggi per animali da compagnia». Si propone perciò in futuro di escludere dall’obbligo di notifica e di dispensare da oneri specifici, quali ad esempio l’adempimento dei criteri microbiologici di cui all’allegato 5 numero 38, solo la «consegna diretta di materiale della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettera a da aziende alimentari a clienti finali (detentori di animali che somministrano il materiale ai propri animali carnivori oppure a propri uccelli necrofagi)». Tutte le attività da ciò derivanti (commercio, vendita, trasformazione) vanno considerate «fabbricazione di alimenti (greggi) per animali da compagnia»

Art. 11 cpv. 1, 12 cpv. 1 e 4, 14 rubrica e parte introduttiva e 17

Adeguamento redazionale a seguito della modifica dell’articolo 10.

Art. 15 cpv. 1

L’obbligo del controllo autonomo si applica anche alle persone fisiche e giuridiche. A seconda dell’attività l’attenzione è rivolta principalmente a una rintracciabilità permanente o a un programma completo di controllo dei pericoli in base ai criteri HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) di cui all’allegato 2.

Art. 16 cpv. 2

Specificazione redazionale: anche i macelli sono aziende alimentari.

Art. 21 cpv. 3

Cfr. commento all’articolo 2a.

Art. 22

Cpv. 1 lett. b n. 2: Dall’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 1 si ottengono nella pratica non solo combustibili ma anche carburanti. I grassi fusi della categoria 1 ad esempio vengono utilizzati direttamente come combustibile da riscaldamento ma anche trasformati in carburanti come il biodiesel. La disposizione è pertanto completata di conseguenza.

Cpv. 2 lett. a: Dato lo status BSE della Svizzera a «rischio trascurabile», il limite di età non sarà più di 6 ma di 12 mesi. Per permettere di eseguire la regolamentazione, per quanto riguarda la somministrazione ad animali carnivori si deve rinunciare a una differenziazione dettagliata che consideri la regolamentazione in deroga per il ridotto numero di bovini importati da Paesi a «rischio controllato».

3 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1. 011.2/2013/16383 \ COO.2101.102.5.501447 - 205.01.00.11 VL 13/17