Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 17 pagine
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Art. 2 cpv. 1 e 2bis lett. c
In futuro l’ordinanza conterrà non solo le prescrizioni per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, ma anche per il loro commercio (cpv. 1). Siccome spesso il commercio attraversa i confini nazionali, indirettamente sono interessate anche l’importazione e l’esportazione di sottoprodotti di origine animale. Occorre inoltre estendere il campo di applicazione dell’ordinanza alla trasformazione diretta di resti alimentari in concime. Ciò significa che è possibile trasformare i resti alimentari in concime senza prima sottoporli a fermentazione o compostaggio. Il motivo è che sempre più spesso nei ristoranti sono installati piccoli impianti che consentono di trasformare direttamente i resti alimentari in concime (cpv. 2bislett. c).
Art. 2a
Si precisa che ai prodotti derivati si applicano in linea di principio gli stessi requisiti previsti per i prodotti di partenza delle relative categorie di rischio. Per motivi di uniformità, occorre spostare in questa nuova disposizione la regolamentazione secondo cui l’OESA non vale (più) per i prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale (art. 21 cpv. 3).
Art. 3
Lett. b: adeguamento redazionale
Lett. hbis: la nuova definizione «proteine animali trasformate» è presente in relazione con i previsti al-
leggerimenti dei divieti, ora presenti a causa della BSE, di somministrare proteine animali agli animali da reddito.
Lett. i: in virtù della nuova lettera hbis, è possibile abbreviare la definizione di farina di pesce.
Art. 5
Lett. b n. 2, c e f: adeguamento redazionale a seguito della modifica dell’OFE (art. 179d).
Lett. e: gli animali selvatici o parti di essi che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali non saranno più considerati materiale della categoria 1 solo se uccisi per la produzione della carne ma anche se deceduti a causa di un’epizoozia (es. peste suina africana).
Art. 6
Lett. b: estensione del campo di applicazione ai volatili uccisi nell’ambito della lotta alla salmonella. L’uccisione avviene con lo stesso metodo impiegato per i volatili uccisi al termine del periodo di deposizione (dopo sterilizzazione a pressione) e trasformati in concime tramite fermentazione.
Lett. d: gli animali selvatici e parti di essi uccisi per la produzione della carne che non presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali e che non saranno utilizzati come derrate alimentari vengono spostati dalla categoria 2 alla categoria 3.
Art. 7
Lett. a: cfr. commento relativo all’articolo 6 lettera d. Con lo spostamento sarà possibile, come nell’UE, l’utilizzo di questo sottoprodotto di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.
Lett. b: adeguamento redazionale; specificazione della distinzione dal materiale di cui alla lettera a.
Titolo prima dell’art. 9, art. 9 rubrica e lett. e
La modifica del titolo e della rubrica dell’articolo 9 derivano dall’ampliamento del campo di applicazione dell’ordinanza. Il nuovo obbligo introdotto alla lettera e (annotazione dei flussi delle merci) garantirà la tracciabilità dei prodotti.
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