Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 17 pagine
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Art. 179c cpv. 1 lett. e
In futuro per il prelievo di campioni per l’analisi della BSE (a partire da 24 mesi) devono essere utilizzate le indicazioni sull’età contenute nella BDTA. Solo se non è possibile determinare l’età devono essere prese in considerazione caratteristiche biologiche (p.es. determinazione dell’età attraverso la dentizione).
Art. 179d cpv. 1bis
Per i bovini che provengono da Paesi con un rischio di BSE controllato o indeterminato (la classificazione si basa sul regolamento (CE) n. 999/2001, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili del 31.5.2001, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), per il materiale a rischio specificato valgono altri requisiti rispetto a quelli per la macellazione di bovini provenienti dalla Svizzera. Questo criterio è ora fissato esplicitamente nell’ordinanza sulle epizoozie.
Art. 180
Visto che è complesso determinare l’età per ovini e caprini adulti, è necessario eliminare la limitazione dell’età nel capoverso 1. Inoltre anche per la scrapie, i sintomi constatati nell’ambito del controllo degli animali da macello durante il trasporto oppure nell’azienda di macellazione vengono inseriti esplicitamente come caso di sospetto. Analogamente all’articolo 179a capoverso 2, nel capoverso 2 si precisa infine che un caso di sospetto analitico-diagnostico si riferisce sempre a bovini che non presentano segni clinici.
Art. 180a cpv. 4
Anche per gli ovini e i caprini i provvedimenti in caso di sospetto devono essere ordinati se il sospetto di scrapie è confermato dalle analisi cliniche e non sulla base del perdurare dei sintomi della malattia, come stabilito nel diritto vigente. La frase introduttiva del capoverso 4 deve essere quindi adeguata di conseguenza.
Art. 225
L’obbligo di adottare provvedimenti igienici al fine di evitare infezioni da salmonelle non deve valere solo per detentori di animali a unghia fessa e volatili, ma in generale per tutti i detentori di animali. Visto che non in tutti gli allevamenti di animali da reddito si produce secondo il principio «all in, all out», la formulazione più aperta provvedono «regolarmente» alla pulizia e alla disinfezione risulta migliore rispetto a «prima di ogni reintroduzione di animali nell’effettivo» (presente nel vecchio diritto).
Art. 226
Quando è stata emanata la disposizione sulla sorveglianza dei foraggi nell’ordinanza sulle epizoozie, gli aspetti igienici non erano ancora stati fissati in maniera specifica nelle prescrizioni sulla produzione primaria e nel diritto in materia di alimenti per animali. Oggi, tuttavia, sulla base della normativa in materia di alimenti per animali, il controllo di possibili pericoli (inclusi quelli che possono scaturire da salmonelle e altri tipi di batteri) fa parte degli obblighi del produttore di tali alimenti. La sorveglianza dell’esecuzione spetta al «controllo degli alimenti per animali» (Agroscope / Ufficio federale dell’agricoltura).
La disposizione nell’OFE è dunque superflua e può essere stralciata. I Cantoni vengono così svincolati dal doppio controllo degli alimenti per animali (attualmente cpv. 3) Lo stralcio proposto corrisponde al regolamento UE, nel cui diritto sulle epizoozie non c’è mai stato un passaggio analogo.
011.2/2013/16383 \ COO.2101.102.5.501447 - 205.01.00.11 VL 7/17