Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

Anche bisonti e bufali sono inseriti nella disposizione; la frase introduttiva e il capoverso 3 subiscono modifiche redazionali.

Art. 15a cpv. 3 e 16 cpv. 2

Adeguamenti redazionali a seguito della modifica delle disposizioni nell’ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (RS 784.101.2)

Art. 18b

Cfr. commenti all’articolo 257.

Titolo prima dell’art. 59, art. 59, rubrica, nonché art. 59a

La legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.0) e l’ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC, RS 817.190) disciplinano la collaborazione delle aziende di macellazione e del controllo delle carni durante il controllo degli animali da macello e delle carni. Per il prelievo dei campioni che avviene per la sorveglianza delle epizoozie nell’ambito del controllo delle carni, è necessario disciplinare nell’ordinanza sulle epizoozie la relativa collaborazione. A tale scopo deve essere introdotto un nuovo articolo (art. 59a). Le modifiche al titolo prima dell’articolo 59 e all’articolo 59 derivano da prescrizioni di tecnica legislativa.

Art. 61 cpv. 1bis

Dato che in futuro dovranno essere notificate alla BDTA tutte le nascite, gli aumenti e le diminuzioni, nonché la morte di ovini e caprini (cfr. commento all’art. 14), l’eccezione all’articolo 61 capoverso 1bis, secondo cui gli animali ad unghia fessa morti, ad eccezione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, devono essere notificati al Servizio designato dal Cantone, deve essere estesa a queste specie animali.

Titolo prima dell’art. 76a e art. 76a

La sorveglianza degli effettivi svizzeri è attualmente disciplinata nel capitolo sulle epizoozie da eradicare (art. 130). Visto che nell’ambito del Programma nazionale di sorveglianza delle epizoozie vengono analizzate anche altre epizoozie da eradicare, l’articolo deve essere spostato nelle disposizioni generali sui provvedimenti di lotta. L’attuale capoverso 2 verrà eliminato in quanto un programma di sorveglianza non sempre ha come obiettivo una prova di assenza di epizoozie. Spesso lo scopo è controllare lo stato attuale di un’epizoozia o l’efficacia di un programma di lotta.

Oltre al diritto vigente, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) riceve inoltre le seguenti competenze: stabilire le epizoozie che devono essere sorvegliate, il luogo o i luoghi del prelievo dei campioni e i laboratori e la loro indennità se i campioni vengono prelevati in un luogo in cui vengono prelevati campioni da effettivi di diversi Cantoni (p. es. in laboratori per il controllo del latte o macelli). Per stabilire laboratori in cui devono essere analizzati i campioni (cpv. 2 lett. e), i laboratori riconosciuti devono essere presi in considerazione in egual misura affinché la qualità, le competenze e le capacità della diagnostica delle epizoozie siano garantite in maniera capillare e sostenibile.

Art. 102 cpv. 1bis, 1ter e 2

Negli ultimi due anni l’USAV ha elaborato, insieme a rappresentanti dei Cantoni e del settore lattiero, un nuovo piano dettagliato di raccolta del latte in caso di un focolaio di afta epizootica (AE). Per la raccolta, la consegna e la lavorazione di latte dalle zone di protezione e di sorveglianza il veterinario cantonale deve poter ordinare diversi provvedimenti per impedire la diffusione dell’AE.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di un’ulteriore diffusione incontrollata dei virus dell’AE dalle zone di protezione e di sorveglianza e assicurare, se necessario, una rapida rintracciabilità, in particolare nelle zone di protezione il latte deve essere prelevato direttamente dall’azienda solo da veicoli di raccolta del

011.2/2013/16383 \ COO.2101.102.5.501447 - 205.01.00.11 VL 4/17