Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 17 pagine

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2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Per le autorità d’esecuzione la nuova regolamentazione concernente il traffico di animali delle specie ovina e caprina potrebbe comportare inizialmente un onere di lavoro maggiore. Non appena il sistema sarà consolidato, grazie ai dati salvati a livello centrale il lavoro dei Cantoni nella sorveglianza e nella lotta alle epizoozie sarà facilitato.

Anche l’attuazione dei criteri per la separazione in relazione all’utilizzo canalizzato di «proteine animali trasformate» e la nuova creazione e la migrazione, da ASAN a TRACES, dell’elenco delle aziende che eliminano sottoprodotti di origine animale costituiranno un onere supplementare iniziale.

Tramite le nuove competenze del veterinario cantonale di impartire ordini in caso di comparsa dell’afta epizootica nell’ambito della raccolta del latte, i Cantoni avranno la possibilità di attuare in modo coordinato il nuovo piano di raccolta del latte elaborato congiuntamente. L’attuazione efficace del piano presuppone tuttavia già attività prima della comparsa di un focolaio di un’epizoozia. In particolare, devono essere intrattenuti contatti regolari con gli attori cantonali del settore lattiero e stipulati contratti o accordi con aziende interessate e idonee alla raccolta del latte nelle zone colpite in caso di epizoozia.

A seguito delle modifiche di ordinanza relative alla sorveglianza dell’infezione da Salmonella dei volatili, i Cantoni non riceveranno più i risultati della sorveglianza in forma cartacea, bensì elettronicamente. Eventualmente, ne scaturirà un determinato bisogno di formazione per i Cantoni.

L’ampliamento da 1 a 2 km del raggio della zona di sequestro in caso di comparsa della peste europea delle api può comportare in caso di epizoozia un aumento dei controlli delle colonie di api da parte degli ispettori cantonali degli apiari.

3. Ripercussioni per l’economia

Le modifiche di ordinanza proposte possono comportare un certo onere supplementare per i detentori di animali. La notifica alla BDTA delle nascite, delle entrate e delle uscite di animali delle specie ovina e caprina rappresenta un onere supplementare per i detentori di animali. Inoltre, si applicano emolumenti più elevati o nuovi per le marche auricolari e la notifica degli animali macellati.

Con i provvedimenti proposti si riduce tuttavia il rischio di un focolaio di epizoozia. In caso di focolaio di un’epizoozia il potenziale di pericolo per l’economia sarebbe notevole.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche delle ordinanze proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’allegato veterinario dell’Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l’UE (RS 0.916.026.81, all. 11), e servono all’armonizzazione con quest’ultimo. Nell’UE i detentori di animali non sono obbligati a notificare tutte le nascite, le entrate e le uscite nonché la morte di ovini e caprini8. L’ampliamento proposto del controllo sul traffico di animali alle specie ovina e caprina va quindi oltre i requisiti dell’UE, ma è compatibile con questi.

Il nuovo piano di raccolta del latte in caso di afta epizootica è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera relativi alle misure volte a prevenire e lottare contro le epizoozie altamente contagiose (ad. es. art. 3.4.9 del Terrestrial Animal Health Codes dell’OIE).

8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE, GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8. 011.2/2013/16383 \ COO.2101.102.5.501447 - 205.01.00.11 VL 17/17