Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 17 pagine

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Art. 259 cpv. 3

Indicazioni esplicite su quando un caso di sospetto considerato invalidato.

Art. 272 e 274

Le indennità per le perdite di api devono essere regolate allo stesso modo per tutte le epizoozie. Le regolamentazioni sulla peste americana (art. 272) ed europea (art. 274) delle api vanno adattate a quelle per l’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare (art. 274g).

Art. 273 cpv. 2

In base al diritto vigente il raggio delle zone di sequestro stabilite in caso di diagnosi di peste europea e quello previsto in caso di peste americana delle api (art. 271 e 273) sono differenti. Per la peste americana il raggio è di 2 chilometri, per la peste europea, invece, è stato stabilito un raggio di 1 chilometro. Questo perché al momento dell’introduzione delle zone di sequestro nel 2009, in Svizzera vi erano ancora molti casi di peste europea (circa 800 casi nel 2009). Nel frattempo il numero di casi di peste europea notificati è diminuito notevolmente (377 casi nel 2016). Per valutare l’efficacia della lotta alla peste europea nel 2014 il Servizio sanitario apistico ha svolto, su incarico dell’USAV, un sondaggio presso i veterinari cantonali e gli ispettori degli apiari. Nell’ambito di tale sondaggio è emerso più volte che le zone di sequestro per la peste europea e per quella americana dovrebbero avere lo stesso raggio. La zona di sequestro per la peste europea (attualmente di 1 km) deve essere dunque adattata a quella per la peste americana (2 km).

Art. 301a

Ai veterinari cantonali viene conferita la competenza di informare terzi definiti nel caso di un focolaio di epizoozia. Il presupposto è che tale terza persona dimostri una relazione con il caso di epizoozia e che l’informazione serva a impedire l’ulteriore diffusione della stessa. In particolare ciò riguarda il caso in cui i terzi sono detentori di animali la cui azienda si trova nelle vicinanze del caso di epizoozia oppure qualora essi prestino aiuto agli organi di esecuzione nella gestione del caso di epizoozia. In questo contesto possono essere resi noti dati personali non particolarmente confidenziali come le generalità del detentore interessato dall’epizoozia.

Art. 312 cpv. 2 lett. b

Nell’ambito dell’ultima revisione dell’ordinanza sulle epizoozie (RU 2015 4255) sono stati estesi i requisiti cumulativi applicabili al riconoscimento come laboratorio per la diagnostica ufficiale delle epizoozie. Uno dei nuovi presupposti era offrire un ampio spettro di analisi di epizoozie secondo gli articoli 3–5. Questo presupposto va ora precisato, visto che l’offerta deve includere un numero concreto di epizoozie, ossia almeno 15. Tale numero deriva dal fatto che le analisi previste dall’OFE nell’ambito della lotta e della sorveglianza delle epizoozie riguardano in gran parte (per il 60% circa) epizoozie per la cui analisi non sono necessarie conoscenze speciali. In questo modo è possibile aspettarsi uno spettro minimo di 15 epizoozie nel portfolio diagnostico di un laboratorio riconosciuto.

2. Ordinanza BDTA

Art. 3 cpv. 1 lett. g e cpv. 1bis

D’ora in poi anche per gli animali delle specie ovina e caprina saranno introdotti la storia e lo stato della storia dell’animale. Quest’ultimo svolge tra l’altro un ruolo importante nell’ambito dei contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

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