Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 17 pagine
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stabilire l’ammontare degli emolumenti derivanti dal supplemento per il microchip. Gli emolumenti per le usuali marche auricolari e le marche auricolari dotate di microchip vengono conteggiati come per gli animali della specie bovina con i contributi per l’eliminazione.
2.) Nel 2015 sono stati macellati circa 220 000 animali della specie ovina e 30 000 animali della specie
caprina. Per la notifica di animali macellati l’emolumento dovrebbe ammontare a CHF -.50, da cui risultano entrate di 125 000 franchi all’anno. Anche questi emolumenti devono essere conteggiati come per gli animali della specie bovina con i contributi per l’eliminazione.
3.) Le mancate notifiche relative agli animali della specie ovina e caprina devono essere addebitate con
lo stesso emolumento (CHF 5.-) applicato a quelle per la specie bovina. È difficile stabilire l’ammontare degli emolumenti che ne derivano, dato che da un lato non può essere previsto il numero delle notifiche mancanti e dall’altro è difficile identificare le mancate notifiche. Le notifiche errate non sono possibili, contrariamente a quanto avviene per gli animali della specie bovina, poiché possono essere effettuate solo elettronicamente e con la registrazione dei dati avviene un controllo di plausibilità.
Riassumendo, si può stabilire che le modifiche nell’OEm-BDTA comporteranno maggiori ricavi di circa 0,4–0,5 milioni l’anno.
Nell’ambito della procedura di consultazione relativa al pacchetto di ordinanze agricole della primavera 2017, anche il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha previsto una modifica dell’OEm-BDTA: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2017.html#WBF. Dovrebbe avvenire una riduzione degli emolumenti pari in media al 10 %. Gli emolumenti introdotti nell’ambito dell’ampliamento del controllo del traffico di animali alle specie ovina e caprina tengono conto della riduzione degli emolumenti prevista dal DEFR.
4. Ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Art. 1 lett. a, abis, c e cbis nonché art. 2 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 1bis
Ai sensi dell’articolo 45a capoverso 2 LFE i contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale vengono versati ai detentori di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina, equina e di volatili nonché ai macelli. Attualmente, alla macellazione di un animale delle specie ovina e caprina l’importo di 4.50 franchi viene versato interamente al macello. Dato che in futuro anche tutte le nascite, le entrate, le uscite e la morte devono essere notificate al gestore della BDTA, come per gli animali della specie bovina, i contributi per l’eliminazione devono essere versati, per animale, per metà all’azienda di nascita e per metà al macello (art. 1 lett. abis, c e cbis). Questa modifica non causa cambiamenti nei costi. Al capoverso 1 lettera a viene effettuato un adeguamento redazionale («azienda detentrice di animali» anziché «azienda» secondo la formulazione di cui all’articolo 6 lettera o OFE). La disposizione viene integrata infine con bufali e bisonti.
Anche al capoverso 1 dell’articolo 2 occorre aggiungere i bufali e i bisonti, dato che pure per questi animali vengono versati contributi. Inoltre, nel nuovo capoverso 1bissi definisce che anche per gli animali della specie ovina e caprina devono essere versati contributi se sono state effettuate le relative notifiche alla BDTA (regolamentazione analoga per gli animali della specie bovina).
5. Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Titolo
Siccome in futuro rientrerà nel campo di applicazione dell’ordinanza anche il commercio dei sottoprodotti di origine animale, il titolo deve essere formulato in maniera più aperta.
011.2/2013/16383 \ COO.2101.102.5.501447 - 205.01.00.11 VL 11/17