Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 17 pagine
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Art. 28 lett. b e d
Come accade in UE4, è possibile somministrare oltre alla gelatina di non ruminanti anche il loro collagene (lett. b). Alla lettera d si specifica poi che si tratta di grassi fusi. È inoltre possibile utilizzare solo materiale greggio proveniente esso stesso dalla catena alimentare o degli alimenti per animali.
Art. 29 rubrica, frase introduttiva e lett. a-bbis
In futuro il campo di applicazione di questa disposizione non riguarderà più solo suini e volatili ma tutti i non ruminanti. Come accade nell’UE inoltre, i sottoprodotti di animali acquatici potranno ancora essere utilizzati come materiale di partenza per alimenti per animali solo dopo la trasformazione in «farina di pesce» (proteine animali trasformate). I parametri per la fabbricazione di farina di pesce dovranno essere gli stessi dell’UE (elencati all’allegato 5 n. 30). Durante la produzione e l’impiego di alimenti per animali contenenti farina di pesce, deve essere garantita una rigida separazione della catena degli alimenti per i ruminanti a tutti i livelli (fino all’azienda detentrice di animali).
Art. 30
Estensione del campo di applicazione a tutti i non ruminanti (attualmente riguarda solo suini e volatili). Si devono inoltre definire i metodi di produzione autorizzati per i prodotti sanguigni.
Art. 31
Questa modifica punta ad allineare alle regolamentazioni UE le condizioni quadro e i criteri per la fabbricazione e l’utilizzo di proteine animali trasformate di non ruminanti (tranne quelle di insetti e animali acquatici) per l’utilizzo in aziende di acquacoltura (cfr. anche allegato 5 n. 30).
Art. 31a
Questa regolamentazione riguardante la somministrazione di proteine di insetti ad animali d’acquacultura corrisponde a quella che sarà applicata nell’UE dal 1° luglio 20175. In questo caso gli insetti sono considerati animali da reddito, ragione per cui l’elenco dei possibili sostrati (con particolare attenzione alla lotta alla BSE) è limitato. Questa regola che attua i divieti di somministrazione agli animali da reddito (nessun materiale di ruminanti, divieto di «cannibalismo») è necessaria poiché le proteine degli insetti contengono sempre tracce dei sostrati nutritivi loro somministrati. Le proteine degli insetti vanno inoltre trattate secondo l’allegato 5 numero 30 e devono essere rispettati i criteri microbiologici di cui all’allegato 5 numero 38 (come per tutti i prodotti derivati per la fabbricazione di alimenti per animali).
Art. 32a
I requisiti della separazione tra catene degli alimenti per specie animali differenti devono basarsi sull’allegato IV capi III e IV nonché sul capo V sezioni B e C del regolamento CE n. 999/20016. In veste di
4 Allegato IV capo II del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/839 della Commissione, del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.5.2017, pag. 92.
5 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/839 del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.5.2017, pag. 92.
6 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/839 del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.5.2017, pag. 92. 011.2/2013/16383 \ COO.2101.102.5.501447 - 205.01.00.11 VL 14/17