Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 17 pagine
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all’azienda di nascita e al macello, è necessario modificare anche l’ordinanza concernente l’assegna-
zione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407).
Nella stessa direzione delle modifiche menzionate volte all’ampliamento del controllo sul traffico di animali ai piccoli ruminanti va la mozione 17.3186 «Banca dati sul traffico di animali della specie ovina» presentata il 16 marzo 2017 dal consigliere nazionale Andreas Aebi. Il Consiglio federale è incaricato di emanare quanto prima per gli animali della specie ovina direttive inerenti alla BDTA analoghe a quelle vigenti per i bovini e gli equidi (https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173186). Attualmente si sta anche discutendo con i rappresentanti del settore suinicolo l’ampliamento della banca dati sul traffico di animali ai suini. Eventualmente si proporranno modifiche in merito in una futura revisione dell’ordinanza sulle epizoozie.
Le modifiche all’ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA, RS 916.441.22) riguardano tra le altre cose l’ampliamento del campo di applicazione ai resti alimentari che vengono trasformati direttamente in concime, ovvero senza essere prima sottoposti a fermentazione o compostaggio. Esse comprendono quindi un adeguamento alle prescrizioni UE dei criteri per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in concime. Attualmente, dato lo status BSE della Svizzera a «rischio trascurabile», nell’ambito della macellazione molti meno sottoprodotti di origine animale rientrano nella categoria 1 (che devono essere inceneriti), mentre maggiori quantità di sottoprodotti di origine animale rientrano nella categoria 3, che vengono di norma utilizzati per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e in parte anche per animali da reddito o esportati. È quindi ipotizzabile che in futuro vi saranno aziende svizzere che produrranno da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 cosiddette «proteine animali trasformate» che potranno essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali. Le «proteine animali trasformate» devono quindi essere definite nell’OESA e si devono fissare le prescrizioni per la loro fabbricazione e somministrazione analogamente al diritto UE. Sempre in analogia col diritto UE, deve essere adeguato anche l’obbligo di registrazione e autorizzazione per gli impianti e gli stabilimenti che eliminano sottoprodotti di origine animale. Dovranno essere soggetti all’obbligo di registrazione anche le persone fisiche e giuridiche che eliminano o trattano sottoprodotti di origine animale. Un’altra modifica riguarda la differenziazione tra la consegna diretta di sottoprodotti di origine animale della categoria 3 ai detentori di animali di carnivori e della produzione di alimenti greggi per animali da compagnia. Siccome per questi ultimi valgono requisiti molto più rigorosi, è necessario effettuare una chiara distinzione.
II. Commento alle singole disposizioni
1. Ordinanza sulle epizoozie
Sostituzione di un’espressione
L’espressione «peste aviaria» viene sostituita in tutto l’atto normativo con «influenza aviaria», denominazione che corrisponde alla nomenclatura internazionale. Inoltre, l’espressione «peste» è piuttosto inadeguata per definire i casi a bassa patogenicità (art. 122e).
Art. 4 lett. l
Cfr. modifiche relative all’articolo 255 segg..
Art. 8
Deve essere espressamente stabilito che le registrazioni nella BDTA per gli aumenti e le diminuzioni valgono come registro degli animali ad unghia fessa, che deve essere obbligatoriamente tenuto dai detentori di animali.
Art. 10 cpv. 1bis e 1ter
Vista la crescente affermazione in tutto il mondo dell’identificazione di animali ad unghia fessa tramite supporti elettronici di identità, in futuro sarà possibile attuarla anche in Svizzera (cpv. 1bis). Un obiettivo
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