Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine

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Art. 5 Concessione e revoca di diritti d’accesso

Come nel diritto vigente (cfr. art. 3 OSI-SIC), i diritti d’accesso ai vari sistemi d’informazione vengono accordati soltanto su richiesta individuale e limitatamente a determinati individui (cfr. cpv. 1). Questo principio si applica ora anche per i sistemi di memorizzazione di cui all’articolo 1 capoverso 2 del presente disegno d’ordinanza. Nel caso di PES l’accesso può essere disciplinato anche in base alla funzione, poiché è una caratteristica propria di questa banca dati che in caso di eventi particolari debba essere prontamente accessibile a una cerchia di persone di cui non è possibile conoscere il nome in anticipo. Inoltre, il personale dei servizi di picchetto esterni che devono poter accedere a PES cambia continuamente. In tale ambito è semplicemente impensabile, con un impiego ragionevole di risorse, accordare il diritto d’accesso a livello individuale. L’individualizzazione avviene però a livello funzionale. Il profilo di accesso, che inizialmente viene rilasciato soltanto per la funzione interessata, è poi assegnato a un determinato individuo al momento dell’utilizzo. L’organizzazione utente è tenuta a documentare i nomi delle persone che hanno acceduto a PES e i relativi momenti. L’obbligo di documentazione garantisce così che gli accessi possano così essere ricostruiti in qualsiasi momento.

Ora il disciplinamento prevede esplicitamente che la richiesta debba comprendere non solo le generalità del richiedente e la sua funzione, ma anche indicare il riferimento a un utilizzo sancito dalla LAIn (cfr. cpv. 2). Questa regola corrisponde alla vigente prassi e costituisce un presupposto indispensabile affinché la richiesta venga formalmente esaminata.

Ora l’esame formale delle richieste di accesso non spetterà più al responsabile del settore di direzione (cfr. cpv. 3). I diritti d’accesso in tutto il SIC e per tutti i sistemi di informazione e di memorizzazione dovranno dunque essere centralizzati, e assegnati secondo gli stessi criteri. La nuova normativa prevede inoltre esplicitamente che il diritto di accesso venga revocato se non viene più utilizzato da sei mesi (cfr. cpv. 4). Già oggi la Gestione delle applicazioni del SIC è incaricata di svolgere questo compito.

Al capoverso 5 l’articolo precisa che il SIC è competente soltanto per l’attuazione dei diritti d’accesso ai sistemi di informazione da esso gestiti.

Art. 6 Accesso trasversale e valutazione temporanea

Le autorizzazioni trasversali disciplinate ai capoversi 1 e 2 (riguardanti l’accesso a tutti i sistemi d’informazione), per la registrazione in più sistemi (riguardanti soltanto IASA SIC e IASA-GEX SIC) e per la ricerca e distribuzione di informazioni corrispondono al diritto vigente (cfr. art. 4 OSI-SIC). I sistemi di memorizzazione di cui all’articolo 1 capoverso 2 OSIM-SIC ne sono deliberatamente esclusi, poiché sono a disposizione esclusiva degli specialisti competenti e non devono essere collegati con i sistemi d’informazione del SIC.

Il capoverso 3 specifica che, per coordinare l’acquisizione di informazioni o ai fini dell’analisi operativa nell’ambito di progetti di durata limitata (task force, gruppi di lavoro ecc.), i dati dei sistemi d’informazione e di memorizzazione del SIC possono essere copiati provvisoriamente, archiviati separatamente in SiLAN e resi accessibili soltanto ai membri del