Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine

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Art. 67 Dati

Come previsto per IASA SIC e IASA-GEX SIC, anche nei sistemi di memorizzazione possono essere trattati dati su persone fisiche e giuridiche, cose ed eventi, dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

Art. 68 Diritti d’accesso

I diritti d’accesso sono retti dall’articolo 58 capoverso 5 LAIn (cfr. cpv. 1).

Per ogni singola operazione devono essere disposti diritti d’accesso separati (cfr. cpv. 2), garantendo che l’accesso sia concesso soltanto alle persone che dirigono l’operazione o incaricate dell’esecuzione delle misure di acquisizione e dell’analisi dei risultati (cfr. art. 58 cpv. 5 LAIn).

I diritti d’accesso individuali devono essere approvati dal SIC per ogni misura d’acquisizione (cfr. cpv. 3).

Art. 69 Blocco dell’utilizzazione

Il SIC può utilizzare o trasmettere dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione e da acquisizioni all’estero unicamente se li ha previamente riversati in IASA SIC nel rispetto delle condizioni prestabilite (cfr. cpv. 1). A differenza di quanto previsto per la Memoria dei dati residui, i dati in questione non devono essere distrutti, dato il breve periodo di conservazione nei sistemi di memorizzazione.

Per i dati di persone non implicate e i dati di persone che beneficiano della facoltà di non deporre secondo gli articoli 171‒173 del codice di procedura penale del 5 ottobre 200714 (CPP) è previsto un blocco di utilizzazione assoluto; questi dati devono essere distrutti al più tardi entro 30 giorni dalla conclusione della misura (cfr. cpv. 2). Questa soluzione garantisce che i dati in questione non confluiscano in prodotti del SIC e che non vengano comunicati.

L’organo di controllo della qualità del SIC verifica a campione se il blocco dell’utilizzazione è rispettato (cfr. cpv. 3).

Art. 70 Durata di conservazione

I dati contenuti nei sistemi di memorizzazione possono essere molto voluminosi e contenere molte informazioni che non hanno nulla a che fare con l’obiettivo dell’esplorazione, poiché può trattarsi ad esempio di informazioni di carattere meramente privato. Occorre tener conto anche della protezione della personalità di terzi, ad esempio degli estranei che utilizzano la linea di telecomunicazione della persona sorvegliata. Spesso è impossibile constatare immediatamente se certe comunicazioni sono o non sono rilevanti, ad esempio perché la rete dei contatti della persona sorvegliata deve ancora essere identificata o perché questa ricorre per la comunicazione a elementi cospirativi per proteggere i suoi contatti. I dati che non sono necessari per un procedimento legale in corso devono pertanto essere rapidamente cancellati (cfr. cpv. 1).

Se una comunicazione viene differita, la cancellazione deve avvenire al più tardi sei mesi dopo la comunicazione della misura alla persona interessata (cfr. cpv. 2).

La vigilanza del Tribunale amministrativo federale prevista all’articolo 58 capoverso 3 LAIn in caso di distruzione dei dati è assicurata dall’obbligo di presentare, prima della distruzione dei dati, una domanda a detto tribunale in cui figurino indicazioni relative ai dati archiviati separatamente e destinati alla distruzione (cfr. cpv. 3).

La durata di conservazione dei dati acquisiti in virtù dell’articolo 36 capoverso 5 LAIn è di tre anni al massimo (cfr. cpv. 5).

Allegati 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17: cataloghi di dati personali

In virtù dell’articolo 47 capoverso 2 lettera a LAIn, negli allegati summenzionati figurano i dati che riguardano una persona fisica o giuridica o possono essere registrati in relazione ad essa.

Quando sarà disponibile la pertinente base legale formale, i cataloghi di dati personali saranno completati, nell’ambito della prossima revisione, con il NAVS13 (numero AVS a 13 cifre).

Allegati 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 und 18: diritti d’accesso

In virtù dell’articolo 47 capoverso 2 lettera c LAIn, negli allegati summenzionati figurano i diritti d’accesso ai sistemi d’informazione del SIC.

14 RS 312.0