Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine
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Sezione 1: Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
L’articolo 1 enumera i sistemi di informazione e memorizzazione disciplinati nel presente disegno di ordinanza. I sistemi di informazione hanno una base legale formale agli articoli 47 segg. LAIn, i sistemi di memorizzazione all’articolo 36 capoverso 5 e all’articolo 58 della stessa legge.
Art. 2 Definizioni
I termini utilizzati riprendono in larga misura quelli previsti dalla vigente OSI-SIC.
La definizione di «terzi» è stata resa più comprensibile, ma dal punto di vista del contenuto rimane immutata. Il ricorso a terzi per il rilevamento, come sinora avveniva nel Sistema di informazione per la sicurezza interna (ISIS), è previsto in futuro nel Sistema di analisi integrale dell’estremismo violento (IASA-GEX SIC).
La funzione SIDRED e la rete SiLAN sono oggi descritte agli articoli 4 e 10 OSI-SIC.
Sezione 2: Disposizioni generali concernenti il trattamento dei dati e l’archiviazione
Art. 3 Archiviazione dei dati
Secondo il capoverso 1, i collaboratori addetti allo smistamento sono tenuti, nell’assegnare i dati ai sistemi d’informazione del portale OSINT e della memoria dei dati residui, a esaminare se vi sono sufficienti indizi per stabilire il necessario nesso con i compiti di cui all’articolo 6 LAIn. Le comunicazioni riguardanti più dati personali vengono considerate come un tutt’uno. Essendo responsabili dello smistamento iniziale di tutti i dati che pervengono al SIC in modo non automatico, i collaboratori addetti allo smistamento non possono esaminare in modo approfondito ogni singola comunicazione. Sono però in grado, ad esempio, di valutare perfettamente le fonti da cui provengono i dati e di procedere al predetto esame in base all’oggetto della segnalazione. Parte delle comunicazioni che pervengono è costituita da risposte o risultati di mandati, e questo aspetto ne facilita senz’altro la valutazione. Inoltre, secondo la sistematica del presente disegno d’ordinanza, soltanto i dati archiviati non possono essere utilizzati o trasmessi prima di essere inseriti nel Sistema di analisi integrale (IASA SIC) o in IASA-GEX SIC, approfonditamente esaminati e registrati in modo strutturato. Se dovessero avere qualche esitazione, i collaboratori addetti allo smistamento iniziale sono tenuti a esaminare le comunicazioni in arrivo anche a livello di contenuto, facendo capo eventualmente anche ai collaboratori addetti alla registrazione dei dati o a specialisti di altri settori. Come già oggi avviene, in caso di esito negativo dell’esame i dati devono essere distrutti, o restituiti se provengono da un’autorità cantonale d’esecuzione.
Allo stesso esame devono procedere anche le autorità d’esecuzione cantonali quando archiviano dati in INDEX SIC (cfr. cpv. 2).
La tecnica OCR corrisponde al diritto vigente. A patto che vengano rispettate determinate condizioni, è d’accordo con questa scelta anche la Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG), la quale esige ad esempio che il diritto d’accesso alle informazioni sulla propria persona sia applicato senza restrizioni a tutte le persone che risultano in ISIS da una ricerca a testo libero, e che quando una persona viene cancellata da IASA/IASA-GEX vengano cancellati anche tutti i passaggi di testo che la riguardano nelle comunicazioni in cui può essere eseguita la ricerca. Inoltre, la ricerca nel testo non deve comprendere comunicazioni riguardanti l’attività politica di persone, tranne se si sospetta che tali attività vengano esercitate abusivamente allo scopo di agire ai danni dello Stato. La possibilità di effettuare ricerche in documenti originali con l’ausilio di metodi di riconoscimento ottico dei caratteri (tecnica OCR) e di distruggere documenti cartacei digitalizzati e registrati come documenti originali corrisponde al diritto vigente (cfr. cpv. 3 e 4 del presente disegno e art. 5 OSI-SIC).
Art. 4 Valutazione individuale e registrazione di dati personali
Secondo l’articolo 45 capoversi 1 e 2 LAIn, prima di registrare dati personali in un sistema d’informazione il SIC deve valutarne la rilevanza e l’esattezza, come pure l’esistenza di un nesso con i compiti di cui all’articolo 6 LAIn. Quest’obbligo ora non riguarda più soltanto i collaboratori del SIC addetti alla registrazione dei dati (cfr. cpv.1), ma anche i collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali che registrano accertamenti preliminari in INDEX SIC (cfr. cpv. 2). Di conseguenza, questi ultimi dovranno ora essere anche adeguatamente formati. In caso di esito negativo dell’esame, i dati dovranno come sinora essere distrutti, o restituiti se provengono da un’autorità cantonale d’esecuzione.