Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine
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progetto interessato. Questa possibilità può essere indicata per adempiere l’obbligo di protezione delle fonti disposta all’articolo 35 LAIn e corrisponde alla prassi attuale e al concetto del SIC per la gestione dei dati. Queste valutazioni temporanee devono essere autorizzate dal SIC, e precisamente dal servizio interno designato nel concetto per la protezione dei dati. Al termine dei lavori, tutti i risultati vengono trasferiti nei sistemi d’informazione ordinari del SIC e le copie dei dati sulla piattaforma di valutazione temporanea vengono distrutti.
Il servizio del SIC incaricato dei controlli di qualità includerà queste valutazioni e la verifica del loro carattere indispensabile nella propria attività di controllo a campione.
Gli archivi temporanei vengono creati ad esempio nei casi di rapimento. I collaboratori che trattano il caso devono fare in modo che tutte le informazioni relative al rapimento tratte dai sistemi d’informazione del SIC possano essere raccolte e valutate insieme su un’unica piattaforma. Al termine dei lavori tutti i risultati vengono trasferiti nei sistemi d’informazione ordinari del SIC e le copie dei dati sulla piattaforma di valutazione temporanea vengono cancellati.
Art. 7 Dati relativi alle operazioni
Per ragioni inerenti alla protezione delle fonti ai sensi dell’articolo 35 LAIn o per proteggere lo svolgimento di un’operazione, è opportuno tenere separati i dati relativi alle operazioni (ad es. informazioni necessarie operativamente su fonti umane del SIC e sulla loro identità e selezione, sulla valutazione dei rischi, sulla gestione delle fonti ecc.), gestendoli esternamente ai sistemi d’informazione del SIC (cfr. cpv. 1). La gestione separata di questi dati delicati assicura che siano accessibili soltanto a un numero ridottissimo di persone, ossia la persona incaricata di gestire un’operazione o il suo sostituto (cfr. cpv. 3). Per questi dati non esistono possibilità di ricerca online.
Per motivi di sicurezza, questi dati vengono conservati in contenitori o locali particolarmente protetti (ad es. in cassaforte o in luoghi con restrizioni di accesso) (cfr. cpv. 2).
Le indicazioni di intelligence fornite dalle fonti umane vengono anonimizzate e aggiunte sotto forma di rapporti HUMINT agli altri dati rilevanti per le attività informative (IASA SIC o IASA-GEX SIC) (cfr. cpv. 4). Il diritto d’accesso delle persone interessate viene dunque garantito basandosi, da un lato, su questi sistemi e, dall’altro, sulle piattaforme che contengono i dati relativi alle operazioni.
La persona responsabile del settore di direzione Acquisizione ha l’obbligo di verificare periodicamente se alla luce delle circostanze attuali i dati sono ancora necessari per l’adempimento dei compiti del SIC ai sensi dell’articolo 6 LAIn (cfr. cpv. 5).
Come secondo il diritto vigente, questi dati possono essere conservati al massimo per 45 anni (cfr. cpv. 6).
Art. 8 Cancellazione dei dati
Le disposizioni di questo articolo corrispondono al diritto attualmente vigente (cfr. art. 7 OSI-SIC).
La durata massima di conservazione è disciplinata per i singoli sistemi di informazione e memorizzazione e varia a seconda dell’origine dei dati, dello scopo del trattamento e del settore di compiti (cfr. cpv. 1).
In IASA SIC e IASA-GEX SIC, gli oggetti devono essere cancellati quando non sono più collegati ad altre informazioni (metadocumenti), affinché non rimangano registrate persone su cui non si hanno altre informazioni e di cui non si può più sapere per quale motivo siano state registrate in passato (cfr. cpv. 2).
Come nell’attuale sistema ISIS, anche in IASA-GEX SIC si possono archiviare documenti originali soltanto se sono registrati in modo strutturato con metadocumenti e oggetti (cfr. il disciplinamento ora esplicito di cui all’art. 24 cpv. 4 del presente disegno). Inversamente, la cancellazione dell’ultimo metadocumento comporta obbligatoriamente la cancellazione del documento originale referenziato (cfr. cpv. 3), poiché il controllo delle registrazioni previsto per i dati contenuti in IASA-GEX SIC è possibile unicamente se i documenti originali sono registrati in modo strutturato.
Questa prescrizione non è prevista per IASA SIC, dove se necessario si possono conservare – fino alla durata massima prevista – anche documenti originali non referenziati (cfr. cpv. 4).
Non presenta novità di contenuto neppure il capoverso 5, il quale precisa però chiaramente che possono essere versati nel modulo di archiviazione soltanto i dati cancellati e destinati all’archiviazione, e che i dati cancellati non devono però essere consegnati all’Archivio federale (ad es. registrazioni sbagliate, informazioni già consegnate da altri uffici, informazioni trasferite in un altro sistema di informazione e da questo consegnate ecc.) non devono essere versati nel modulo di archiviazione e devono essere distrutti.
Art. 9 Archiviazione
L’offerta all’Archivio federale di dati provenienti dai sistemi d’informazione del SIC è disciplinata esaustivamente all’articolo 68 LAIn.
Se l’adempimento dei compiti ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 LAIn lo richiede, i dati provenienti dagli accertamenti preliminari e i dati delle autorità d’esecuzione cantonali sulla gestione dei mandati confluiscono in IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC o nel Sistema d’informazione per la gestione degli affari del SIC (GEVER) e vengono consegnati tramite questi sistemi (cfr. cpv. 2). Una doppia consegna non avrebbe alcun senso.
Sezione 3: Disposizioni generali concernenti la protezione dei dati e la sicurezza dei dati Art. 10 Diritto d’accesso delle persone interessate
Il diritto d’accesso delle persone interessate è disciplinato esaustivamente all’articolo 63 LAIn.