Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine
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divieto va prorogato oltre la scadenza: determinante sarà stabilire se l’organizzazione o il gruppo vietati sono ancora inseriti nella lista e se si profila ancora una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera qualora l’organizzazione o il gruppo oggetto del divieto potessero continuare a svolgere le loro attività.
L’impiego di esperti svizzeri nell’ambito della politica istituzionale di pace, dei diritti umani e umanitaria (ad es. osservatori elettorali) non mira a promuovere o sostenere organizzazioni o gruppi vietati, e pertanto non configura un comportamento perseguibile. Per la presenza eventualmente necessaria in territorio svizzero di persone di per sé perseguibili (ad es. per la partecipazione a negoziati di pace) va trovata, in collaborazione con le competenti autorità penali e politiche ed eventualmente con altre autorità implicate, una soluzione adeguata in base alle circostanze del caso concreto.
Capitolo 5: Prestazioni
Articolo 44 Emolumenti
Le prestazioni fornite dal SIC sono di principio soggette a emolumenti. Dato che questo principio non appare sempre adeguato, l’ordinanza stabilisce che a determinate condizioni è possibile rinunciare integralmente all’emolumento o quantomeno ridurlo, ad esempio nel caso in cui la riscossione di un emolumento genererebbe un onere superiore al costo della prestazione stessa, o se altri motivi riguardanti la prestazione o l’assoggettato all’emolumento facciano apparire sproporzionata la riscossione di un emolumento.
Capitolo 6: Controlli
Articolo 45 Autocontrollo internamente al SIC
Il capoverso 4 svolge una funzione trasversale rispetto all’ordinanza sui sistemi d’informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC): l’applicazione SCC (Sensor Control Center), con la quale è gestito il sistema d’informazione ISCO (cfr. art. 55 segg. OSIM-SIC), potrà essere utilizzata anche per la gestione di altri sensori (IMINT, TECHINT). I dati così ottenuti, tuttavia, non pertengono al sistema ISCO (esplorazione radio e di segnali via cavo), sicché non possono essere disciplinati nelle disposizioni particolari relative a ISCO. Dato però che né la parte generale dell’OSIM-SIC né la parte relativa a GEVER SIC si prestano per il disciplinamento dell’applicazione in questione, essa deve essere inserita nell’obbligo di autocontrollo secondo l’articolo 45 OAIn. Per il resto, il trattamento di dati personali provenienti da questa forma di acquisizione di informazioni è retto dalle disposizioni dell’OSIM-SIC.
Capitolo 7: Misure interne di protezione e di sicurezza
Per quanto riguarda le misure di protezione e di sicurezza, l’ordinanza riprende ampiamente il contenuto normativo delle collaudate prescrizioni oggi esistenti a livello di istruzioni e della prassi invalsa.
Articolo 47 Servizio preposto all’esecuzione
Il disegno di ordinanza prevede che il SIC possa far capo a terzi per controlli di effetti personali, persone e locali. Non si tratta dunque di delegare la responsabilità per l’esecuzione di una misura (la quale rimane integralmente al SIC), bensì unicamente di far capo ad «ausiliari» che agiscano sotto la responsabilità del SIC.
Articolo 48 Controlli di persone e effetti personali
La facoltà del SIC, prevista nella LAIn in quanto base legale formale, di effettuare controlli di persone e effetti personali include, nel quadro del principio di proporzionalità, la costrizione necessaria per la sua attuazione e eventualmente anche per la sua imposizione. I controlli possono dunque essere effettuati direttamente dal SIC medesimo. Se dal controllo risulta che potrebbero essere riuniti gli elementi di un crimine o delitto (ad es. furto di dati), il SIC è autorizzato, in virtù dell’articolo 218 CPP, ad arrestare provvisoriamente che è colto in flagranza di reato fino all’arrivo della polizia (arresto provvisorio), benché occorra anche in questo caso rispettare il principio della proporzionalità. La misura può essere impiegata soltanto in caso di assoluta necessità e l’uso della forza è lecito soltanto come mezzo estremo (art. 200 CPP). Se una misura meno drastica è sufficiente per assicurare una persona alla giustizia, l’arresto non è consentito. Come ulteriore misura di protezione deve essere data anche la possibilità di verificare a campione il contenuto della posta in uscita. Le norme sulla corrispondenza postale e sul traffico delle telecomunicazioni non sono violate, poiché il controllo riguarda la posta ufficiale del SIC e non la posta privata (il SIC come mittente apre la propria posta destinata alla spedizione).
Articolo 51 Impiego di apparecchi per la registrazione e la trasmissione di immagini e porto di apparecchi elettronici
I principali complementi riguardano l’impiego di apparecchi per la registrazione e la trasmissione di immagini in archivi, camere blindate e depositi e nelle aree di accesso ai locali del SIC. A questo riguardo, l’ordinanza precisa che le persone interessate devono essere informate in merito agli apparecchi per la registrazione e trasmissione di immagini per mezzo di cartelli indicatori ben visibili, e che in caso di mancato utilizzo le registrazioni devono essere cancellate il più rapidamente possibile, vale a dire di norma entro 30 giorni, a meno che la registrazione serva a documentare prove in un caso di abuso. Soltanto a questa condizione può essere conservata fino alla definitiva conclusione del relativo procedimento. Il termine di 30 giorni è adeguato, poiché, a differenza di quanto normalmente previsto per l’impiego di sistemi video, non si tratta di evitare atti vandalici bensì di impedire o accertare a posteriori furti o manipolazioni di dati, la cui scoperta richiede generalmente un certo tempo.
Capitolo 8: Dotazione di armi
Per quanto riguarda la dotazione di armi, l’ordinanza riprende ampiamente il contenuto della vigente normativa.
Articolo 53 Autorizzazione al porto di un’arma di servizio