Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine
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Art. 27 Verifica periodica dei dati personali
Lo strumento della verifica periodica viene ripreso senza modifiche dalle disposizioni vigenti per il sistema ISIS (cfr. art. 25 OSI-SIC). L’organo di controllo della qualità del SIC verifica i record di dati al più tardi cinque anni dopo la registrazione iniziale in un sistema d’informazione del SIC. Successivamente esegue almeno ogni tre anni una verifica periodica dei record di dati.
Per ragioni di trasparenza, il capoverso 2 precisa ora in dettaglio i punti che l’organo di controllo della qualità del SIC deve verificare e dispone che esso deve registrare il risultato della verifica. La verifica corrisponde, per contenuto ed estensione, a quella della valutazione globale prevista attualmente per il sistema ISIS.
Come previsto attualmente per il sistema ISIS (cfr. art. 25 cpv. 3 OSI-SIC), i dati contrassegnati come non attendibili possono continuare a essere utilizzati fino alla successiva verifica periodica soltanto a condizioni ben precise, enumerate esaustivamente nel disegno di ordinanza (cfr. cpv. 3). A richiesta dell’autorità di vigilanza in materia di attività informative, il termine di conservazione dei dati non attendibili è stato armonizzato con i ritmi della verifica periodica e ora è di cinque anni.
Gli oggetti contrassegnati come dati concernenti terzi devono anch’essi essere cancellati in occasione della prima verifica periodica (cfr. cpv. 4). Il termine massimo di conservazione è dunque di cinque anni. Anche questa armonizzazione con i ritmi della verifica periodica tiene conto di un suggerimento dell’autorità di vigilanza in materia di attività informative.
Art. 28 Durata di conservazione
I termini di conservazione previsti per i dati in IASA-GEX SIC corrispondono esattamente ai termini attualmente previsti per il sistema ISIS (cfr. art. 26 OSI-SIC).
Sezione 6: Disposizioni particolari relative a INDEX SIC
Art. 29 Struttura
INDEX SIC è ora disciplinato come sistema informativo a sé stante, con una propria base legale all’articolo 51 LAIn e costituito dalle seguenti tre sezioni:
‡ una sezione per determinare se in IASA SIC o IASA-GEX SIC il SIC tratta dati riguardanti una persona fisica o
giuridica, una cosa o un evento (IASA INDEX; cfr. lett. a). Tale sezione contiene gli stessi oggetti su persone fisiche o giuridiche, cose ed eventi attualmente contenuti nell’indice ISIS e ISAS;
‡ ora è prevista anche una nuova sezione per l’archiviazione, la registrazione, il trattamento, la consultazione e la
valutazione di dati provenienti da accertamenti preliminari delle autorità d’esecuzione cantonali (KND INDEX; cfr. lett. b). In questa sezione queste ultime possono trattare i dati prima di averli consolidati al punto da poterli trasmettere al SIC. Oggi questi dati sono gestiti dalle autorità d’esecuzione cantonali, ma sottostanno alle disposizioni della LMSI e devono essere tenuti rigorosamente separati dagli altri dati di tali autorità. D’ora in poi essi saranno gestiti in un sistema d’informazione del SIC e pertanto potranno essere consultati e verificati più facilmente dall’organo di controllo della qualità del SIC. Questa soluzione agevola anche il trattamento delle domande di accesso ai sensi dell’articolo 63 LAIn. Inoltre, tiene anche conto delle esigenze legate alla sicurezza dei dati (nella trasmissione dalle autorità d’esecuzione cantonali al SIC);
‡ infine, è prevista una sezione per la gestione dei mandati nonché per l’allestimento, la gestione e l’archiviazione dei
rapporti delle autorità d’esecuzione cantonali e per l’archiviazione dei prodotti ottenuti dal SIC (cfr. lett. c). Il SIC accetterà dunque un rapporto se esso corrisponde al mandato da esso impartito o se è stato presentato spontaneamente in virtù del mandato informativo generale, esiste il nesso con i compiti di cui all’articolo 6 LAIn e le informazioni in esso contenute sono rilevanti ed esatte. Anche la gestione dei mandati è oggi affidata alle autorità d’esecuzione cantonali e sottostà alle disposizioni della LMSI. In questa sezione possono essere archiviate anche le informazioni che il SIC trasmette alle autorità d’esecuzione cantonali per l’adempimento dei loro compiti ufficiali.
Art. 30 Dati
Il contenuto di INDEX SIC è retto esaustivamente dall’articolo 51 capoverso 3 LAIn, sicché in questa sede si rinuncia a ulteriori commenti (cfr. cpv. 1).
Come già oggi previsto (cfr. art. 16 cpv. 5 e 22 cpv. 5 OSI-SIC), il capoverso 2 formula una riserva a favore della protezione delle fonti secondo l’articolo 35 LAIn. A titolo eccezionale, se necessario per motivi di protezione delle fonti, i dati riguardanti persone fisiche e giuridiche trattati in IASA SIC o in IASA-GEX SIC non vengono riversati in IASA INDEX. In passato questa prassi ha dato buone prove.
In virtù dell’articolo 44 capoverso 1 LAIn, anche le autorità d’esecuzione cantonali possono trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. INDEX SIC può pertanto contenere anche questo tipo di dati (cfr. cpv. 3).
Secondo la prassi attuale, in INDEX SIC non vengono registrati dati (del sistema ISIS) concernenti terzi. Questa regola sarà applicata anche in futuro, poiché i terzi hanno una rilevanza per i settori di compiti del SIC ai sensi dell’articolo 6 LAIn soltanto attraverso il nesso con altre persone fisiche o giuridiche. Essa è ora espressamente prevista al capoverso 4.
Come oggi, anche i capoversi 5 e 6 prevedono che il catalogo dei dati personali figuri nell’allegato, e che i campi di dati vengano definiti dal DDPS.
Art. 31 Trattamento dei dati da parte delle autorità d’esecuzione cantonali
Le autorità d’esecuzione cantonali devono rispettare i limiti previsti dalla LAIn sia nel trattamento di mandati concreti del SIC sia nella presentazione spontanea di rapporti (cfr. cpv. 1). In altri termini, deve sempre esistere un nesso con un settore