Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine

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momento al COE di accedere ai locali necessari per l’esplorazione dei cavi, onde consentirgli di installare i componenti tecnici per il rilevamento dei dati tecnici o per l’adempimento di mandati di esplorazione.

Nell’ambito del rilevamento dei dati tecnici da parte dei gestori di reti filari e dei fornitori di servizi di telecomunicazione o del COE non vengono memorizzati contenuti delle comunicazioni, ma rilevati regolarmente dati statistici sui flussi di dati che transitano sulle reti cablate, per poter identificare i Paesi mittenti e destinatari nonché i protocolli e i processi tecnici utilizzati. I dati così raccolti permettono di definire il tipo e la quantità di apparecchiature necessari per una eventuale successiva captazione di dati. Tali dati statistici sono indispensabili per poter presentare al Tribunale amministrativo federale una domanda giuridicamente conforme e possibilmente sostanziata e consentono, in un caso concreto di applicazione, di indicare a detto tribunale presso quale gestore di rete o fornitore di servizi di telecomunicazione si trovano i dati potenzialmente rilevanti.

Per il resto, i dati registrati nell’ambito di un’esplorazione radio possono essere impiegati anche per i mandati di esplorazione di segnali via cavo.

I contatti informativi del COE con i servizi esteri specializzati avvengono per il tramite del SIC.

Articolo 29 capoversi 2 e 3 Trattamento dei dati

Per dati si intende l’insieme di tutte le registrazioni provenienti dall’esplorazione radio e dei segnali via cavo (termine generico). Tale concetto ingloba sia il concetto di comunicazione, ossia il vero e proprio contenuto di comunicazione dei dati registrati (ad es. lingua, testo, immagini), sia il concetto di dati di collegamento. Questi sono quella parte dei dati registrati che non sono «comunicazione», completati dalle informazioni aggiunte dai sistemi di registrazione («Session Related Informations», tra cui ad es. il momento della registrazione). Da essi occorre distinguere il concetto di risultato, che rappresenta, piuttosto che parte del concetto di dati, i prodotti derivanti dai dati (vale a dire le informazioni conformi al mandato) trasmessi al SIC.

I termini di 18 mesi (per la distruzione delle comunicazioni registrate) e 5 anni (distruzione dei dati di collegamento registrati) coincidono con i termini previsti per la distruzione delle comunicazioni e dei dati di collegamento registrati con l’esplorazione radio (cfr. art. 4 dell’ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla condotta della guerra elettronica e sull’esplorazione radio, OCGE; RS 510.292, sottoposta a revisione totale alla fine del 2012). Come per l’esplorazione radio, anche per l’esplorazione di segnali via cavo il termine di 18 mesi corrisponde al periodo in cui una ricerca retrospettiva, ossia la ricerca tra i contenuti di comunicazioni registrate per un nuovo mandato di esplorazione di segnali via cavo o per il riorientamento di un mandato in corso promette ancora risultati rilevanti dal punto di vista informativo o è ancora rilevante per una retrospettiva (termine di 5 anni).

Articolo 29 Indennità per i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione

I gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione hanno diritto a un’indennità per le prestazioni da essi fornite nell’ambito dell’esplorazione di segnali via cavo. Nell’ambito della revisione in corso della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1), è stata mantenuta la prassi attuale che non prevede un indennizzo integrale per l’utilizzo dell’infrastruttura di sorveglianza, ma solamente un’indennità appropriata nel caso di specie; questo principio viene ripreso anche per l’esplorazione di segnali via cavo. Altrimenti verrebbe a mancare segnatamente, per i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione, la motivazione a cercare soluzioni a basso costo.

Capitolo 3: Protezione dei dati e archiviazione

Sezione 1: Disposizioni particolari sulla protezione dei dati e deroghe al principio di trasparenza

Il disciplinamento previsto dal diritto vigente per la comunicazione di dati personali ha dato buone prove; esso viene pertanto ampiamente ripreso nell’ordinanza.

Articolo 32 Comunicazione di dati personali da parte delle autorità d’esecuzione cantonali

La base dell’articolo 32 è costituita in primo luogo dall’articolo 46 capoverso 3 LAIn, che disciplina il trattamento dei dati da parte dei Cantoni.

La comunicazione di dati ai sensi del capoverso 3 di questa disposizione ha carattere derogatorio ed è intesa soltanto a consentire alle autorità di intervenire rapidamente in situazioni d’emergenza o in stato di necessità. Le autorità d’esecuzione cantonali decidono sotto la propria responsabilità se sussiste una situazione di questo tipo. In virtù del capoverso 4, il SIC deve essere in seguito immediatamente informato, proprio come negli altri casi d’urgenza.

Articolo 33 Comunicazione di informazioni alle autorità di perseguimento penale

Per quanto riguarda le autorità di perseguimento penale in ambito civile basta rimandare all’articolo 12 CPP. In ambito militare, le autorità di perseguimento penale sono l’Ufficio dell’uditore in capo, la Giustizia militare e la Polizia militare, sicché anche per queste autorità esiste una base legale per lo scambio di informazioni.

Articolo 35 Deroga al principio di trasparenza

La differenza rispetto allo stato attuale consiste nel fatto che secondo l’articolo 67 LAIn la legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza (LTras; RS 152.3) non si applica (più) all’accesso a documenti ufficiali riguardanti l’acquisizione di informazioni. L’ordinanza precisa che la deroga riguarda i documenti ufficiali che direttamente o indirettamente consentono di risalire all’acquisizione di informazioni ed enumera a titolo di esempio e senza pretese di esaustività tre tipici casi di applicazione (ad es. informazioni sui mezzi operativi, sui metodi e sui contatti del SIC). Per quanto riguarda i prodotti informativi menzionati alla lettera a (ad es. i rapporti al Consiglio federale) va sottolineato che essi comprendono soltanto i prodotti la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può nuocere agli interessi nazionali. L’enumerazione non