Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine

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essendo esaustiva, la deroga può trovare applicazione anche ad altri documenti ufficiali. Potrebbe trattarsi ad esempio di documenti che contengono conclusioni di tattica investigativa tratte dalle informazioni acquisite o che consentono di risalire a ulteriori misure di acquisizione.

Sezione 2: Archiviazione

Articolo 36

Si rimanda al commento all’articolo 57a.

Capitolo 4: Direzione politica e divieti

Articolo 37 Tutela di altri interessi nazionali importanti

Il campo ristretto della polizia di sicurezza è coperto dalla LAIn nell’ambito di competenza del DDPS. Le domande relative alla tutela di altri interessi nazionali importanti dovrebbero perciò essere presentate principalmente da autorità esterne al DDPS. Si potrebbe ad esempio immaginare che il Dipartimento federale delle finanze (DFF) chieda l’intervento del SIC per acquisire informazioni in merito alle intenzioni di Stati esteri che per ragioni economiche si propongono di nuocere alla piazza finanziaria svizzera. La disposizione è una norma d’ordine volta a garantire che il SIC possa effettivamente intervenire in caso di richiesta.

Qualsiasi Dipartimento o Cantone può presentare una domanda per un intervento di questo tipo. A titolo di norma d’ordine, l’ordinanza prevede una consultazione preliminare del SIC per garantire che l’intervento auspicato del SIC sia anche realmente fattibile. La richiesta deve esprimersi in particolare sulla minaccia concreta in quanto tale e sulla durata dell’intervento auspicato, e conseguentemente la relativa decisione del Consiglio federale deve prevedere dei limiti di tempo per l’intervento. Se la durata dell’intervento non può essere stabilita in giorni, mesi o anni, occorrerà stabilire le scadenze alle quali l’intervento del SIC dovrà essere verificato e/o quali criteri faranno stato per il suo proseguimento o la sua cessazione. Dovranno essere concretizzati anche i mezzi informativi da impiegare. A questo riguardo ci si dovrà chiedere in primo luogo se è possibile rinunciare all’impiego di determinati mezzi informativi, quali ad esempio l’infiltrazione in sistemi informatici ubicati all’estero (art. 37 cpv. 2 LAIn) o il reclutamento di fonti umane all’estero.

Per poter sperare in un successo, i mandati che richiedono l’impiego di particolari risorse di personale e di conoscenze specifiche dovranno protrarsi per un certo tempo. Il SIC non dispone né costituirà risorse di personale o finanziarie di riserva.

Articoli 38 e 39 Procedura di controllo, sospensione della procedura di controllo

La procedura di controllo non è prevista espressamente nella LAIn. Essa è volta ad accertare se una persona, un’organizzazione o un gruppo deve essere inserito nella lista d’osservazione. A tal fine, il SIC raccoglie e tratta tutti i dati utili allo scopo; è applicabile l’articolo 5 capoverso 8 LAIn. Una volta chiarito il seguito, la procedura va sospesa. Il seguito è chiarito in sostanza quando si decide per un inserimento nella lista d’osservazione (il sospetto trova conferma) o quando gli elementi che hanno motivato la procedura di controllo vengono smentiti, e quindi non si procede all’inserimento nella lista (il sospetto non trova conferma) oppure se entro due anni dall’avvio della procedura di controllo non si ottengono ulteriori riscontri rilevanti per la sicurezza (il sospetto iniziale viene a cadere a causa del tempo trascorso). Una procedura di controllo sospesa può essere riattivata se le condizioni sono realizzate.

Articolo 41 Divieto di determinate attività

in virtù dell’articolo 73 capoverso 3 LAIn, il Dipartimento che ha richiesto il divieto verifica periodicamente se le condizioni sono ancora adempiute. L’ordinanza definisce una periodicità annuale per il controllo. Tale periodicità appare adeguata, poiché il divieto di determinate attività è pronunciato sulla base di una decisione del Consiglio federale, e dunque su un accertamento completo dei fatti e del diritto, la sua durata può essere fissata a cinque anni al massimo e può essere sottoposto a un controllo esaustivo da parte del Tribunale amministrativo federale, la cui decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale. Inoltre, si possono vietare soltanto attività che minacciano concretamente la sicurezza interna o esterna, e volte a favorire attività violente di matrice estremistica. Quindi, il divieto pronunciato nei confronti degli interessati si limita a priori ad attività indesiderate dal punto di vista della politica di sicurezza. Altre attività rimangono sempre possibili. Oltretutto, se l’autorità non ha più informazioni sicure in merito alle pertinenti attività, non se ne può dedurre necessariamente che il divieto debba essere mantenuto (ad es. perché la persona interessata ha adeguato il suo modo di comunicare o può nasconderlo alle autorità oppure incarica verbalmente terzi di provvedere alla comunicazione ecc.). La decisione riguardante il mantenimento del divieto di determinate attività deve dunque prioritariamente consistere soltanto nel verificare se e come il divieto influisce sull’attività terroristica o sull’attività violenta di matrice estremistica dei gruppi (o degli individui) che il divieto intende reprimere. Pertanto, in definitiva, un controllo a scadenza annuale sembra appropriato.

Del rimanente, la natura giuridica concreta del divieto di determinate attività è attualmente oggetto di accurati accertamenti da parte dell’Ufficio federale di giustizia.

Articolo 42 Divieto di organizzazioni

In virtù dell’articolo 74 capoverso 2 LAIn, il divieto pronunciato nei confronti di un’organizzazione deve fondarsi su una pertinente decisione delle Nazioni Unite o dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Secondo l’ordinanza, questo presupposto è adempiuto se l’organizzazione o il gruppo da vietare vengono espressamente menzionati nella decisione (lett. a) o gli scopi e i mezzi corrispondono a quelli di un’organizzazione o un gruppo espressamente menzionati nella decisione (lett. b). La lettera b consente al Consiglio federale di reagire tempestivamente e con la debita flessibilità al rapido mutare delle circostanze, sempreché e nella misura in cui si tratti del mutamento semplicemente formale di una minaccia riconosciuta per la sicurezza della Svizzera che in sostanza però permane (ad es. costituzione di un’organizzazione di facciata o sostituitiva). Lo stesso dicasi per quanto riguarda il controllo volto a determinare se un