Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine

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Sezione 5: Disposizioni particolari relative a IASA-GEX SIC Art. 22 Struttura

La struttura di IASA-GEX SIC corrisponde a quella attuale dei sistemi ISAS e ISIS. L’indice in cui accertare se il SIC tratta in IASA-GEX SIC dati su una persona fisica o giuridica è ora disciplinato separatamente nella sezione 6 concernente le disposizioni particolari relative a INDEX SIC.

Art. 23 Dati

IASA-GEX SIC contiene dati che per la maggior parte provengono dall’attuale sistema ISIS. Esso serve per la registrazione di dati di intelligence, la ricerca, l’analisi e il controllo della qualità di dati su persone fisiche e giuridiche, cose ed eventi relativi all’ambito dell’estremismo violento. I dati personali trattati in IASA-GEX SIC hanno un nesso con i gruppi designati dal Consiglio federale secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera c LAIn (cfr. cpv. 1 lett. a) oppure concernono persone fisiche o giuridiche che negano la democrazia, i diritti dell’uomo e lo Stato di diritto e che allo scopo di raggiungere i loro obiettivi commettono, incoraggiano o approvano atti violenti (cfr. cpv. 1 lett. b). Se una persona fisica o giuridica presenta un nesso soltanto indiretto con l’estremismo violento così definito, i suoi dati possono essere contrassegnati in IASA-GEX SIC come dati concernenti terzi (cfr. art. 2 lett. g OSIM-SIC) e saranno quindi cancellati in occasione della prima verifica periodica (cfr. art. 27 cpv. 4 OSIM-SIC).

I capoversi 2 - 5 sono ripresi dall’articolo 22 capoverso 3 e 4 e dall’articolo 23 capoverso 3 OSI-SIC e corrispondono dunque al diritto vigente. I campi di dati saranno disciplinati anche in futuro dal DDPS.

Art. 24 Registrazione dei dati

Il capoverso 1, ripreso senza modifiche dall’attuale articolo 23 capoverso 1 OSI-SIC, dispone che prima di registrare una nuova informazione i collaboratori del SIC dovranno anche in futuro sottoporla obbligatoriamente a una valutazione che confermi o smentisca la rilevanza della persona fisica o giuridica in questione per l’adempimento dei compiti informativi secondo la LAIn. In caso di smentita, il record di dati deve essere cancellato da IASA-GEX SIC.

Come sinora, per facilitare l’analisi dei dati, il successivo controllo delle registrazioni e i controlli di qualità, i collaboratori competenti per la registrazione dei dati devono valutare i dati registrati e contrassegnarli opportunamente (cfr. cpv. 2). Questo compito viene svolto (come in IASA SIC) a livello di metadocumento e riguarda le informazioni di dubbia attendibilità, le informazioni rilevate sulla base della lista d’osservazione di cui all’articolo 72 LAIn o di una procedura di controllo secondo l’articolo 38 OAIn e ora anche quelle valutate come disinformazione o informazione falsa e quelle rilevate in via eccezionale sulla base dell’articolo 5 capoverso 6 LAIn.

Come già esposto, gli oggetti concernenti persone fisiche o giuridiche che presentano un nesso soltanto indiretto con l’estremismo violento devono essere contrassegnati come dati riguardanti terzi. Gli oggetti concernenti persone fisiche o giuridiche non appartenenti a un gruppo designato dal Consiglio federale secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera c LAIn devono essere anch’essi appositamente contrassegnati, affinché il Consiglio federale possa essere informato annualmente in merito al numero di questi oggetti (cfr. cpv. 3). Si possono creare soltanto oggetti relativi a persone fisiche e giuridiche di cui si suppone che rappresentino un pericolo per la sicurezza della Svizzera.

Il capoverso 4 prevede ora esplicitamente che in IASA-GEX SIC si possono archiviare documenti originali soltanto se sono correlati in modo strutturato con metadocumenti e oggetti. Questa regola si applica già oggi per il sistema ISIS, ma ha potuto essere derivata soltanto dalle disposizioni sulla cancellazione di dati nel sistema ISIS (cfr. art. 7 cpv. 4 OSI-SIC). La ragione di questa circostanza è legata al controllo delle registrazioni previsto per IASA-GEX SIC, che può essere eseguito soltanto se i dati personali rilevanti dei documenti originali vengono registrati in modo strutturato (ossia con metadato, oggetto e relazioni).

Come attualmente previsto per il sistema ISIS, i dati in IASA-GEX SIC vengono registrati dapprima provvisoriamente e quindi diventano definitivi soltanto dopo il controllo della registrazione (cfr. cpv. 5).

Se un documento originale contiene dati su persone fisiche o giuridiche per le quali non è ancora stato creato un oggetto in IASA-GEX SIC, questi dati possono essere utilizzati o trasmessi soltanto dopo aver creato gli oggetti corrispondenti nel sistema e averli sottoposti al controllo delle registrazioni (cfr. cpv. 6). Questa regola è già prevista attualmente per il sistema ISIS all’articolo 23 capoverso 5 OSI-SIC.

Art. 25 Controllo della registrazione

Questa disposizione è stata ripresa senza modifiche dall’articolo 24 OSI-SIC. È stato aggiornato soltanto il rimando ai limiti posti al trattamento dei dati, poiché tali limiti sono ora disciplinati all’articolo 5 capoverso 5 LAIn. Il controllo della registrazione viene dunque mantenuto nella forma attualmente prevista per il sistema ISIS. I dati che l’organo di controllo della qualità del SIC non ha confermato devono essere distrutti e il servizio che ha registrato i dati deve esserne informato, affinché la qualità delle registrazioni possa essere costantemente migliorata (cfr. cpv. 3).

Art. 26 Diritto d’accesso

I diritti d’accesso a IASA-GEX SIC sono retti dall’articolo 50 capoverso 3 LAIn, sicché il capoverso 1 rimanda semplicemente a tale disposizione. Essi corrispondono agli attuali diritti d’accesso al sistema ISIS, mentre le autorizzazioni d’accesso a INDEX SIC sono ora disciplinate separatamente nella sezione 6 concernente le disposizioni particolari relative a tale indice.

Come già previsto dal diritto vigente, il capoverso 2 rimanda, per un catalogo dei diritti d’accesso individuali, all’allegato 2.