Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine

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Art. 11 Controllo della qualità

L’articolo 11 del presente disegno d’ordinanza rappresenta la disposizione cardine per il controllo della qualità dei dati del SIC. Secondo l’articolo 45 capoverso 4 LAIn, il SIC è tenuto a verificare periodicamente in tutti i sistemi d’informazione se gli insiemi di dati personali registrati sono ancora necessari per l’adempimento dei suoi compiti. Il fatto che questa mansione venga svolta principalmente dai servizi incaricati della registrazione, vale a dire da specialisti, consente di integrare maggiormente nel controllo della qualità le conoscenze specifiche, ad esempio in materia di analisi. Questa integrazione delle conoscenze specifiche in materia di analisi nel controllo della qualità dei dati risponde a un’esplicita richiesta presentata dalla DelCG nel rapporto del 2010 sul trattamento dei dati nel Sistema di trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato ISIS ed è già stata avallata dal Consiglio federale, nell’ambito della revisione della LSIC, per il controllo dei dati del SIC provenienti dall’estero. Le competenze, i termini e l’estensione dei controlli periodici sono disciplinati nelle disposizioni speciali concernenti i singoli sistemi d’informazione (cfr. cpv. 1).

Il capoverso 2 corrisponde nel principio all’attuale articolo 13 capoverso 4 OSI-SIC, ma l’obbligo di effettuare verifiche a campione viene esteso a tutti i sistemi d’informazione (attualmente ne sono esclusi sia il sistema ISIS sia il Sistema d’informazione Sicurezza esterna ISAS). A differenza di quanto previsto per i controlli periodici, che incombono principalmente ai servizi incaricati della registrazione, la verifica a campione è di spettanza esclusiva dell’organo di controllo della qualità del SIC. Questa verifica non include tutti i dati dei sistemi d’informazione, bensì soltanto una scelta di dati selezionati. L’esito delle verifiche a campione confluisce in raccomandazioni e corsi, destinati in particolar modo ai servizi incaricati della registrazione dei dati.

Attualmente l’organo di controllo della qualità del SIC verifica già, dopo l’approvazione della lista d’osservazione da parte del Consiglio federale, i record di dati su organizzazioni e gruppi radiati dalla lista e cancella i dati che ricadono nel campo d’applicazione dei limiti di trattamento di cui all’articolo 3 della legge federale del 21 marzo 199711 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). Queste verifiche verranno ancora effettuate anche sotto il regime della LAIn. Ora riguarderanno anche IASA-GEX SIC e IASA SIC, come disposto esplicitamente al capoverso 3. I limiti di trattamento finora previsti all’articolo 3 LMSI saranno disciplinati in futuro all’articolo 5 capoverso 5 LAIn.

Se in via eccezionale vengono acquisiti dati ai sensi dell’articolo 5 capoverso 5 LAIn al di fuori della lista d’osservazione o di una procedura di controllo, e questi dati vengono registrati con riferimenti a persone, occorre garantire che essi vengano cancellati se vengono escluse attività elencate all’articolo 5 capoverso 6 LAIn, o se entro un anno dalla registrazione non è stato possibile comprovare alcuna di queste attività. Pertanto, l’organo di controllo della qualità del SIC viene ora incaricato di controllare almeno una volta l’anno – e se del caso cancellare – i record di dati contenenti dati di questo tipo (cfr. cpv. 4). Secondo il diritto attualmente vigente, questa verifica veniva effettuata soltanto nell’ambito delle valutazioni globali.

Il ruolo più completo dell’organo di controllo della qualità del SIC viene ulteriormente rafforzato affidando a tale organo il compito di provvedere, con corsi interni e controlli regolari, al rispetto delle disposizioni della presente ordinanza (cfr. cpv. 5).

Come già previsto dal vigente diritto, il direttore del SIC ha la possibilità di affidare all’organo di controllo della qualità il compito di effettuare ulteriori verifiche all’interno dei sistemi d’informazione e di memorizzazione (cfr. cpv. 6).

Art. 12 Responsabilità e competenze

Responsabilità e competenze rimangono immutate. La presente disposizione corrisponde all’attuale articolo 13 capoversi 1-3 OSI-SIC, pur senza presentare un eccessivo grado di dettaglio riguardo ai regolamenti per il trattamento.

Art. 13 Sicurezza dei dati

Non cambiano, rispetto ad oggi, neppure le disposizioni concernenti la sicurezza dei dati, le quali corrispondono al disciplinamento attualmente previsto all’articolo 8 OSI-SIC.

Art. 14 SiLAN

Non subiscono alcun cambiamento rispetto ad oggi neppure l’utilizzo e la gestione di SiLAN. Secondo il capoverso 2, in SiLAN possono essere ancora trattati dati di tutti i livelli di classificazione.

Ora avranno accesso a SiLAN anche i collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali, che potranno effettuarvi i loro accertamenti preliminari (KND INDEX) e gestire i loro rapporti e mandati in un ambiente TIC particolarmente protetto (cfr. cpv. 3). Questa concessione si è resa necessaria in virtù del fatto che secondo l’articolo 46 LAIn i servizi informazioni cantonali (SICant) non possono più gestire alcuna collezione di dati propria. Essa non genera tuttavia maggiori oneri finanziari.

Art. 15 Trasmissione dei dati al di fuori di SiLAN

Anche questa disposizione corrisponde ampiamente al diritto vigente (cfr. art. 11 OSI-SIC).

Ora occorre però finanziare l’accesso dei Cantoni a SiLAN e ai dati in esso gestiti, e non più la trasmissione dei dati a loro destinati (cfr. cpv. 2).

Sezione 4: Disposizioni particolari relativi a IASA SIC Art. 16 Struttura

La struttura di IASA SIC corrisponde a quella attuale dei sistemi ISAS e ISIS. L’indice in cui accertare se il SIC tratta in IASA SIC dati su una persona fisica o giuridica, un evento o una cosa è ora disciplinato separatamente nella sezione 6 concernente le disposizioni particolari relative a INDEX SIC.

11 RS 120