Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine

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Art. 50 Durata di conservazione

Affinché i dati strutturati e di pregiata qualità contenuti nel Portale OSINT possano essere utilizzati per un periodo prolungato e analizzati utilmente per mezzo di strumenti (tool) di analisi (ad es. monitoraggio della nascita e dell’espansione dello Stato Islamico [IS] e delle sue attività nei settori di Internet accessibili al pubblico), il termine di conservazione è stato fissato a 20 anni.

Sezione 10: Disposizioni particolari relative a Quattro P

Art. 51 Struttura

Questa disposizione è stata ripresa senza cambiamenti dal vigente articolo 33 capoverso 2 OSI-SIC.

Art. 52 Dati

Il contenuto di Quattro P è rimasto invariato e corrisponde a quanto previsto attualmente al vigente articolo 34 capoverso 1 OSI-SIC (cfr. cpv. 1).

Prima del loro utilizzo o della loro comunicazione, i dati contenuti in Quattro P devono essere riversati in IASA SIC, IASA-GEX SIC o GEVER SIC secondo le regole previste per l’archiviazione e la registrazione di informazioni (cfr. cpv. 2).

Se i dati vengono archiviati in modo automatico anziché essere smistati manualmente, la qualità della fonte va preliminarmente verificata (cfr. cpv. 3) seguendo procedure e direttive prestabilite. L’archiviazione automatica di dati in Quattro P, ad esempio, si basa su un elenco confidenziale di Paesi approvato dal Consiglio federale. Se la ricerca dà dei risultati, viene effettuato un controllo manuale e l’organo di controllo della qualità del SIC verifica, per mezzo di controlli a campione, se sono stati registrati dati su Paesi non figuranti nel pertinente elenco.

Un catalogo dei dati personali e dei diritti d’accesso individuali figura nell’allegato 11 (cfr. cpv. 4).

Art. 53 Diritti d’accesso

I diritti d’accesso rimangono invariati e corrispondono al vigente articolo 35 OSI-SIC.

Art. 54 Verifica periodica

Il capoverso 1 stabilisce ora che i collaboratori del SIC competenti per la registrazione dei dati in Quattro P devono effettuare una verifica periodica. A tal fine verificano almeno ogni cinque anni se i dati trasmessi al SIC dagli organi di controllo alla frontiera corrispondono all’elenco stabilito dal Consiglio federale di cui all’articolo 55 capoverso 4 LAIn e se sono ancora necessari per l’adempimento dei compiti del SIC secondo l’articolo LAIn. Se l’elenco del Consiglio federale viene modificato, la collezione di dati deve essere opportunamente adeguata. L’organo di controllo della qualità del SIC esegue inoltre un controllo a campione secondo l’articolo 11 capoverso 2 (cfr. cpv. 3).

I dati non più necessari devono essere cancellati e consegnati all’Archivio federale (cfr. cpv. 2).

Art. 55 Durata di conservazione

La durata di conservazione dei dati in Quattro P è di cinque anni al massimo, come già previsto dal diritto vigente (cfr. art. 36 OSI-SIC).

Sezione 11: Disposizioni particolari relative a ISCO

Art. 56 Struttura

Per ragioni di trasparenza, ISCO è ora disciplinato nella nuova ordinanza come sistema d’informazione a sé stante, costituito da un archivio dati che consente di gestire e dirigere i mezzi di esplorazione, di procedere a verifiche e di redigere rapporti. L’archiviazione dei dati corrispondenti è retta attualmente dalle disposizioni relative a GEVER (cfr. spec. art. 38 cpv. 1 lett. e OSI-SIC).

Art. 57 Dati

Il contenuto di ISCO è retto dall’articolo 56 capoverso 2 LAIn (cfr. cpv. 1) e consiste in particolare in mandati di esplorazione effettuati insieme al Centro operazioni elettroniche della Base di aiuto alla condotta dell’Esercito Svizzero (COE-BAC). Tuttavia, i risultati dell’esplorazione radio e dei segnali via cavo non vengono archiviati in ISCO, bensì in IASA SIC o nella Memoria dei dati residui e possono essere registrati in ISCO per mezzo di un riferimento (esempio di procedura: un oggetto registrato in IASA SIC [numero telefonico] deve essere esplorato dal COE-BAC; il numero telefonico e il mandato assegnato al COE-BAC vengono registrati in ISCO per poter garantire in modo capillare il coordinamento e la compliance; dopodiché il numero telefonico viene trasmesso come target al COE-BAC; il risultato dell’esplorazione viene trasmesso al SIC sotto forma di rapporto COMINT e confluisce come documento originale in IASA SIC con il riferimento a ISCO).

Se i dati vengono archiviati in modo automatico anziché essere smistati manualmente, la qualità della fonte va preliminarmente verificata (cfr. cpv. 3) seguendo procedure e direttive prestabilite. Il mandato di prestazione (ad es. il numero telefonico) viene verificato dai collaboratori del SIC e caricato manualmente. I risultati (ad es. i dati di collegamento) vengono verificati dal «sensore» (ad es. dal collaboratore incaricato del COE-BAC) per quanto riguarda il nesso con i settori di compiti secondo l’articolo 6 LAIn, trasmessi al SIC e archiviati automaticamente in ISCO.