Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine
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Art. 58 Diritti d’accesso
A ISCO hanno accesso soltanto i collaboratori del SIC che si occupano direttamente dell’esplorazione radio e dei segnali via cavo (attualmente meno di 10 persone).
Art. 59 Verifica periodica
Secondo il diritto vigente, i mandati di esplorazione e le collezioni di dati vengono già periodicamente verificati dal profilo dell’adeguatezza e proporzionalità tenendo conto della situazione attuale (cfr. cpv. 1). Ora questa verifica è espressamente disciplinata al capoverso 1. Essa compete ai collaboratori del SIC incaricati dell’archiviazione dei dati in ISCO.
Per meglio garantire la trasparenza, i collaboratori che hanno effettuato la verifica periodica ne comunicano il risultato in un rapporto all’attenzione dell’organo di controllo della qualità del SIC (cfr. cpv. 3).
Art. 60 Durata di conservazione
La durata di conservazione dei dati in ISCO è di cinque anni al massimo dalla conclusione del relativo mandato di esplorazione.
Sezione 12: Disposizioni particolari relativi alla Memoria dei dati residui
Art. 61 Struttura
Nella Memoria dei dati residui vengono memorizzate tutte le informazioni che in occasione dello smistamento dei dati ricevuti non hanno potuto essere assegnate a un altro sistema (cfr. cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 57 LAIn). Nell’ambito della verifica dei dati ricevuti, le informazioni vengono verificate controllando se vi sono sufficienti indizi per riconoscere un nesso con i settori di compiti secondo l’articolo 6 LAIn (cfr. art. 3 cpv. 1 OSIM-SIC).
I dati necessari per l’adempimento dei compiti del SIC devono essere riversati in IASA SIC, IASA-GEX SIC o GEVER SIC e possono essere cancellati dalla Memoria dei dati residui, poiché essi verranno consegnati all’Archivio federale attraverso detti sistemi d’informazione (cfr. cpv. 2). L’archiviazione dei dati è retta dalle disposizioni dell’articolo 3 capoverso 1. Se devono essere utilizzati o comunicati dati personali, il loro riversamento soggiace alle disposizioni di cui all’articolo 4 capoverso 1. In altri termini, i dati personali devono essere preliminarmente verificati singolarmente per quanto riguarda il nesso con i compiti, la rilevanza, l’esattezza e il rispetto dei limiti posti al trattamento ai sensi dell’articolo 5 capoverso 5 LAIn, ed essere registrati in modo strutturato in IASA SIC (per IASA GEX SIC è già previsto un obbligo generale di registrazione strutturata).
Art. 62 Dati
Il contenuto della Memoria dei dati residui è retto dall’articolo 57 capoverso 2 LAIn. Esso è costituito soprattutto da comunicazioni delle autorità di sicurezza estere, da dati provenienti dall’esplorazione radio e di segnali via cavo, da informazioni di fonti umane e da informazioni acquisite passivamente dal SIC.
Art. 63 Diritti d’accesso
Ai dati della Memoria dei dati residui hanno accesso i collaboratori del SIC incaricati della registrazione, della ricerca, dell’analisi e del controllo della qualità dei dati (cfr. art. 57 cpv. 3 LAIn).
Art. 64 Verifica periodica
Secondo il capoverso 1, l’organo di controllo della qualità del SIC verifica almeno ogni dieci anni, tenendo conto della situazione attuale, se le collezioni di dati della Memoria dei dati residui sono ancora necessarie per l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 6 LAIn e non sono archiviati da più di dieci anni. I dati non più necessari e quelli archiviati da più di dieci anni devono essere cancellati e consegnati all’Archivio federale (cfr. cpv. 2).
L’organo di controllo della qualità del SIC è inoltre tenuto a verificare che siano rispettate le condizioni per il riversamento dei dati e che i dati riversati vengano distrutti (cfr. cpv. 3). Per meglio garantire la trasparenza, comunica l’esito della verifica in un rapporto all’attenzione del direttore del SIC. Se in occasione della verifica constata l’esistenza di mancanze, formula raccomandazioni al riguardo nel proprio rapporto e l’attuazione delle raccomandazioni formulate viene inserita nell’elenco delle pendenze della direzione del SIC (questo principio si applica peraltro anche a GEVER SIC).
L’organo di controllo della qualità del SIC esegue inoltre un controllo a campione secondo l’articolo 11 capoverso 2 (cfr. cpv. 4).
Art. 65 Durata di conservazione
La durata di conservazione dei dati nella Memoria dei dati residui è di dieci anni al massimo.
Sezione 13: Dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione e da acquisizioni all’estero
Art. 66 Struttura
I sistemi di memorizzazione servono all’archiviazione dei dati per la registrazione, il trattamento e la consultazione di dati con riferimento a casi specifici raccolti dal SIC nel quadro di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione e da acquisizioni all’estero (cfr. cpv. 1).
L’articolo 58 capoverso 1 LAIn stabilisce che i dati provenienti da questo tipo di misure sono memorizzati in sistemi distinti dalla rete dei sistemi d’informazione e ivi visionati (cfr. cpv. 2).