Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine

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In virtù dell’articolo 3 LAIn, il Consiglio federale designa la categoria dei collaboratori armati. Si tratta dei collaboratori del SIC che nell’esercizio della loro funzione e dei loro compiti ufficiali sono esposti a particolari pericoli. Con il rilascio dell’autorizzazione a portare un’arma di servizio il direttore del SIC conferma l’appartenenza alla corrispondente categoria. Per arma di servizio si intendono, come sinora, sostanze irritanti e armi da fuoco il cui impiego è ammesso soltanto per difesa personale e soltanto in caso di legittima difesa e stato di necessità e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Articolo 57a Disposizione transitoria sull’archiviazione

Per gli atti ricevuti prima dell’entrata in vigore della LAIn, il disegno di ordinanza prevede una disposizione transitoria (art. 57a), secondo la quale il termine di protezione è prorogato di 30 anni (con corrispondente informazione dell’Archivio federale) per tutti gli incarti (e quindi non solo per quelli che contengono comunicazioni di servizi di sicurezza esteri). Per i dati da fornire all’Archivio federale dopo l’entrata in vigore della LAIn, invece, si applicherà senza restrizioni il disciplinamento previsto all’articolo 68 LAIn.

Allegato 3: Comunicazione di dati personali ad autorità e servizi svizzeri

Numero 8.3.13

Fedpol riceve dal SIC anche dati personali rilevanti per la sicurezza dei passeggeri che volano su aeromobili svizzeri. Sarà la legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) a definire i dati che possono essere trattati da fedpol per l’elaborazione di analisi dei rischi e della minaccia e di piani d’intervento in rapporto con l’impiego di incaricati della sicurezza nel traffico aereo, i diritti d’accesso e la comunicazione di dati (art. 21b segg. D-LNA, posta in consultazione nell’autunno 2015). La comunicazione di dati dal SIC a fedpol deve tuttavia essere disciplinata nell’OAIn.

Allegato 4: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Abrogazione:

1. Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie

Con l’adozione della LAIn, la maggior parte delle disposizioni dell’ordinanza del 1° dicembre 19991 sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie) viene privata del proprio oggetto, ragion per cui le disposizioni superstiti, ossia gli articoli 3, 4 e 4a, vengono ora integrate nell’ordinanza del 27 giugno 2001 sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF; RS 120.72), e l’articolo 5 nell’ordinanza del 30 novembre 2001 sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia (RS 360.1). L’ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie può dunque essere abrogata.

Modifica:

2. Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

La modifica dell’ordinanza del 27 giugno 20012 sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF; RS 120.72) consegue alla modifica della legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) operata nell’ambito dell’adozione della LAIn. Le modifiche materiali comportano inoltre adeguamenti formali.

L’articolo 2 capoverso 4 riprende il disciplinamento attualmente previsto all’articolo 3 capoverso 2 lettera a.

L’articolo 3 ha una nuova rubrica e dunque si limita alle considerazioni relative all’immediata polizia sugli edifici. Il capoverso 1 riprende dalla legge vigente (art. 23 cpv. 2 LMSI) la disposizione che stabilisce concretamente chi esercita l’immediata polizia, mentre la legge contiene ora soltanto una formulazione generale («Confederazione»). Il capoverso 2 riprende il contenuto dell’attuale capoverso 1. L’attuale capoverso 2 lettera b deve essere abrogato, poiché viene abrogata anche la pertinente base legale (attuale art. 23 cpv. 1 lett. c LMSI).

L’articolo 6 capoversi 1bise 1tere l’articolo 7 capoverso 1bisvengono adeguati alla nuova base legale (art. 23 cpv. 1bisLMSI). Le persone protette dal diritto internazionale pubblico sono enumerate separatamente all’articolo 6 capoverso 1bislettera c, poiché sono assoggettate ad altre basi legali, in particolare a vari trattati internazionali4 e al diritto consuetudinario internazionale in combinato disposto con l’articolo 4 della legge del 22 giugno 20075 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO) e con l’articolo 24 LMSI.

Con l’abrogazione dell’ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie, le disposizioni sulle indennità dovute ai Cantoni che devono in ampia misura adempiere compiti di protezione a tutela di persone ed edifici (art. 28 cpv. 2 LMSI) sono ora attuate dal DDPS. I nuovi articoli 12a–12c OSF corrispondono ai vigenti articoli 3–4a dell’ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie.

1 RS 120.6

2 RS 120.72

3 RS 120

4 Art. 39 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01); Art. 53 Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02); Art. 43 Convenzione dell’8 dicembre 1969 sulle missioni speciali (RS 0.191.2)

5 RS 192.12