Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine

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Art. 17 Dati

IASA SIC riprende largamente la funzione degli attuali sistemi d’informazione ISIS e ISAS. Esso serve dunque per la registrazione di dati di intelligence, la ricerca e l’analisi di dati su persone fisiche e giuridiche, cose ed eventi provenienti da tutti i settori di compiti del SIC – eccettuati quelli relativi all’estremismo violento – e ai relativi controlli di qualità (cfr. cpv. 1).

I capoversi 2, 4 e 5 corrispondono al diritto attualmente vigente e sono stati ripresi dai capoversi 2, 3 e 4 dell’articolo 16 OSI-SIC. Inoltre, possono ancora essere visualizzati graficamente e memorizzati gli oggetti e i metadocumenti nonché le reciproche relazioni. Il catalogo dei dati personali figura nell’allegato 1. I campi di dati continueranno a essere definiti dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) (cfr. la vigente ordinanza del DDPS del 27.7.201512 concernente i campi di dati e i diritti d’accesso dei sistemi d’informazione ISAS e ISIS).

Il capoverso 3 è ripreso dall’articolo 6c capoverso 2 LSIC. Già oggi è possibile trattare nel sistema ISAS (e nel sistema ISIS) anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Questa possibilità sarà mantenuta anche in futuro (cfr. art. 44 cpv. 1 LAIn).

Art. 18 Registrazione dei dati

Secondo l’articolo 45 capoverso 1 e 2 LAIn e l’articolo 4 capoverso 1 del presente disegno di ordinanza, prima della registrazione di dati nei sistemi d’informazione del SIC, i competenti collaboratori del SIC (e delle autorità d’esecuzione cantonali) devono valutare il nesso con i compiti secondo l’articolo 6 LAIn, la rilevanza e l’esattezza dei dati personali da registrare e rispettare i limiti posti al trattamento dei dati dall’articolo 5 capoverso 5 LAIn. Questa regola si applica in particolare anche per la registrazione di dati personali in IASA SIC (cfr. cpv. 1).

Inoltre, per facilitare l’analisi dei dati e i successivi controlli di qualità, occorre contrassegnare i dati valutati come disinformazione o informazione falsa, ma questi dati devono comunque essere registrati, poiché sono necessari per la valutazione della situazione o di una fonte (cfr. cpv. 2 lett. a e art. 44 cpv. 2 LAIn). Per la stessa ragione devono essere contrassegnate anche le informazioni rilevate in via eccezionale in virtù dell’articolo 5 capoverso 6 LAIn (cfr. lett. b) e le informazioni rilevate sulla base della lista d’osservazione di cui all’articolo 72 LAIn o di una procedura di controllo (cfr. lett. c).

Art. 19 Diritti d’accesso

I diritti d’accesso a IASA SIC sono retti dall’articolo 49 capoverso 3 LAIn, sicché il capoverso 1 rinvia semplicemente a tale disposizione. Essi corrispondono agli attuali diritti d’accesso ai sistemi ISIS e ISAS, mentre le autorizzazioni d’accesso a INDEX SIC sono ora disciplinate separatamente nella sezione 6 concernente le disposizioni particolari relative a tale indice.

Come già previsto dal diritto vigente, il capoverso 2 rimanda, per un catalogo dei diritti d’accesso individuali, all’allegato 2.

Art. 20 Verifica periodica dei dati personali

Al capoverso 1 viene ripreso l’obbligo di verifica periodica dei dati personali previsto dal diritto vigente per il sistema ISAS (cfr. art. 18 cpv. 1 OSI-SIC). L’unica differenza consiste nel fatto che ora (come nell’intero disegno di ordinanza) si parla, anziché di persone o di organizzazioni, di persone fisiche e giuridiche. I settori specialistici responsabili della registrazione dei dati rimangono competenti, ciascuno nel proprio ambito specifico, per l’esecuzione delle verifiche periodiche dei dati memorizzati in IASA SIC, ciò che, come già evocato, garantisce un maggior coinvolgimento delle conoscenze specialistiche nel controllo della qualità.

Non mutano, rispetto ad oggi, neppure i compiti che devono essere svolti in questo contesto dalle persone incaricate delle verifiche (cfr. cpv. 2 e art. 18 cpv. 2 OSI-SIC). La nuova ordinanza chiarisce tuttavia che l’esito della verifica deve essere registrato soltanto se un record di dati è stato rettificato o non completamente cancellato. Se un record di dati non viene rettificato, la verifica effettuata viene automaticamente registrata dal sistema.

Il disciplinamento attualmente previsto all’articolo 18 capoverso 3 OSI-SIC, secondo cui la verifica periodica dev’essere eseguita ogni qual volta si proceda al completamento di un record di dati, ha provocato nella prassi un improduttivo assorbimento di risorse e inutili ripetizioni, in particolare quando uno stesso record di dati veniva completato e verificato più volte al giorno da diversi collaboratori. Per rimediare a queste insufficienze e considerato che in avvenire i dati del sistema ISIS saranno trattati in gran parte in IASA SIC, il disegno di ordinanza riprende, per la verifica periodica, le regole attualmente vigenti per il sistema ISIS (cfr. art. 25 OSI-SIC). Ciò significa che i record di dati devono essere verificati al più tardi entro la scadenza dei termini massimi previsti dalla registrazione in un sistema d’informazione o dall’ultima verifica periodica (cfr. cpv. 3). I termini massimi sono invece stati ripresi dalle disposizioni attualmente vigenti per ISAS (art. 18 cpv. 3 OSI-SIC: 10 anni per i dati sul terrorismo internazionale, 15 anni per i dati relativi allo spionaggio e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, 20 anni per le altre informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza). Il capoverso 4 prevede ora espressamente che per i record di dati contenenti metadocumenti provenienti da diversi ambiti (e quindi sottoposti a termini massimi diversi) si applica il termine massimo più breve.

Art. 21 Durata di conservazione

I termini di conservazione per i dati registrati in IASA SIC corrispondono esattamente a quelli attualmente previsti per ISAS (cfr. art. 19 OSI-SIC).

12 RS 121.22