Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine

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L’articolo 13 concretizza la nuova base legale formale introdotta agli articoli 23a–23c LMSI. Esso riguarda il sistema di informazione e documentazione del Servizio federale di sicurezza (SFS) di fedpol. L’SFS deve possedere e trattare dati sugli eventi rilevanti per la sicurezza e sulle persone ad essi collegate per poter svolgere i compiti di protezione previsti dalla sezione 5 della LMSI.

Si rinuncia invece agli attuali rimandi concreti contemplati all’articolo 15 capoversi 2 e 3 (all’art. 23 cpv. 2 LMSI e all’art. 20 dell’ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD; RS 235.11) e all’ordinanza del 9 dicembre 2011 concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale (Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale, OIAF; RS 172.010.58)), poiché questi atti normativi sono stati modificati o abrogati. Il rimando sulla sicurezza dei dati contenuto al capoverso 3 comprende tutte le disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati. Per adeguare la normativa alle attuali circostanze, al capoverso 2 si aggiunge che i detentori dell’immediata polizia sugli edifici presso l’SFS possono richiedere l’impiego di telecamere non solo all’interno ma anche all’esterno di un edificio per poterne sorvegliare le immediate adiacenze. La nuova norma prevista all’articolo 23a capoverso 3 LMSI, secondo cui i dati devono essere distrutti al più tardi cinque anni dopo la cessazione della necessità di protezione, deve essere concretamente precisata per quanto riguarda le registrazioni di immagini. Il termine sinora previsto al capoverso 5 per la distruzione di registrazioni di immagini contenenti dati personali (al più tardi 14 giorni dopo la registrazione) si è rivelato decisamente troppo breve nei casi in cui i dati vengono sequestrati per un procedimento penale, civile o amministrativa. Secondo l’articolo 15 capoverso 4, i dati dell’SFS possono infatti essere consegnati soltanto in virtù di una decisione del giudice. Nella prassi, è praticamente impossibile che in caso di reato (ad es. furto con scasso) i fatti vengano scoperti, accertati e denunciati e che venga emanata una decisione giudiziaria entro soli 14 giorni. Il termine viene pertanto prolungato a 30 giorni. Di conseguenza, i dati non devono essere già distrutti dopo 14 giorni.

5. Ordinanza del 30 novembre 20016 sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia

Come già esposto al numero 1, l’articolo 5 dell’ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie viene ora ripreso all’articolo 12bisdell’ordinanza del 30 novembre 2001 sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia.

7. Ordinanza del 15 ottobre 20087 sul sistema di ricerca informatizzato della polizia

In virtù dell’articolo 5 lettera j dell’ordinanza del 15 ottobre 20088 sul sistema di ricerca informatizzato della polizia (ordinanza RIPOL), per contrastare i pericoli per la pubblica sicurezza il SIC può accedere a RIPOL, conformemente alla LAIn, per accertare il luogo in cui si trovano persone e veicoli e ora anche per la sorveglianza discreta o per il controllo mirato di persone e veicoli. Questa modifica è dovuta all’adeguamento dell’articolo 15 capoverso 4 lettera i della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361).

8. Ordinanza dell’8 marzo 20139 sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)

In virtù dell'articolo 7 lettera h dell’ordinanza N-SIS, ai fini dell’esecuzione della LAIn le unità competenti del SIC possono accedere ai dati del SIS per accertare il luogo in cui si trovano persone e veicoli e ora anche per procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli.

3 Commento alle disposizioni della OSIM-SIC Struttura

Il disegno riprende sostanzialmente la struttura della vigente ordinanza dell’8 ottobre 201410 sui sistemi d’informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIC-SIC). Per ragioni di trasparenza, le disposizioni generali sono state però suddivise tra disposizioni generali sul trattamento e l’archiviazione dei dati e disposizioni sulla protezione e la sicurezza dei dati.

Le disposizioni particolari sui sistemi d’informazione del SIC sono raccolte nelle sezioni 4-12. La sezione 13 disciplina i sistemi di memorizzazione e la sezione 14 contiene le disposizioni finali. Il catalogo dei dati personali e i diritti individuali di accesso ai sistemi d’informazione e memorizzazione sono disciplinati negli allegati 1-18.

6 RS 360.1

7 RS 361.0

8 RS 361.0

9 RS 362.0

10 RS 121.2