Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine

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1 Premessa

Per la legge sulle attività informative (LAIn) sono previste due ordinanze: l’ordinanza «generale» sulle attività informative (OAIn) e l’ordinanza «tecnica» sui sistemi d’informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC). La struttura dell’OAIn non segue strettamente quella della LAIn, bensì è focalizzata anzitutto sugli utenti esterni e tratta soltanto alla fine gli aspetti interni al SIC.

2 Commento alle disposizioni dell’OAIn

Capitolo 1: Collaborazione

Sezione 1: Collaborazione del SIC con organi in Svizzera

La prima sezione ha per oggetto i principi generali della collaborazione con i principali partner del SIC in Svizzera. Tali principi corrispondono allo status quo e si ispirano alla regola del reciproco appoggio. Questa sezione non tratta invece delle forme concrete di collaborazione, e in particolare della collaborazione con le autorità d’esecuzione cantonali. Le relative facoltà e competenze in materia di acquisizione autonoma di informazioni sono già esaustivamente disciplinate all’articolo 85 LAIn (Esecuzione da parte dei Cantoni). Ovviamente, il SIC ha la possibilità di affidare alle competenti autorità cantonali anche l’esecuzione di ulteriori misure. Di conseguenza, in quest’ambito le autorità d’esecuzione cantonali non operano autonomamente, bensì su formale mandato del SIC, il quale ne assume dunque anche la responsabilità.

Articolo 1 Collaborazione del SIC con organi e persone in Svizzera

Nell’ordinanza si è rinunciato a menzionare esplicitamente sia la collaborazione e l’assegnazione di mandati nell’ambito dell’acquisizione secondo l’articolo 34 LAIn, sia la comunicazione di dati personali a terzi secondo l’articolo 62 della stessa legge, poiché le due cose sono entrambe espressamente previste nella legge e quindi senz’altro applicabili, ma soprattutto per evitare inutili ridondanze tra legge e ordinanza.

Articolo 5 Collaborazione del SIC con fedpol

La disposizione prevede espressamente che il SIC e fedpol si sostengano reciprocamente nell’impiego e nell’utilizzazione di risorse e mezzi operativi, onde evitare che, compatibilmente con la diversità dei compiti svolti, si debbano acquistare due volte costose apparecchiature e di conseguenza si debba spendere anche il doppio nella loro manutenzione, oppure si creino doppioni a livello di formazione. La trasmissione di informazioni secondo il capoverso 2 non è disciplinata esaustivamente; fedpol e il SIC collaborano strettamente ad esempio anche in comitati direttivi e organi comuni, quali quelli deputati al coordinamento operativo della lotta antiterrorismo o nello Stato maggiore speciale Presa di ostaggi e ricatto. La prassi sinora seguita, disciplinata in passato da accordi tra il SIC e fedpol, viene dunque mantenuta.

Sezione 2: Collaborazione del SIC con servizi esteri

La collaborazione con i servizi esteri si ispira alla situazione giuridica attuale, integrata dalla prassi consolidata.

Articolo 7 Definizione annua dei principi della collaborazione

La definizione annua dei principi della collaborazione corrisponde alla prassi attuale e viene ora sancita a livello di ordinanza. Una valutazione sommaria della rilevanza di questi contatti a livello di Consiglio federale appare gerarchicamente corretta ed è giustificata anche in considerazione del fatto che, prima che l’affare venga trattato in Consiglio federale, la Delegazione Sicurezza (DelSic) lo discute preliminarmente e in tale sede è possibile effettuare anche approfonditi accertamenti.

Articolo 8 Competenze

Come finora, nel quadro della LAIn il SIC continuerà a fungere da «single point of contact» per i contatti con i servizi esteri che adempiono compiti ai sensi di detta legge. Il concetto sinora applicato ha dato buone prove e sarà dunque mantenuto. Il SIC rappresenta anche la Svizzera nei consessi internazionali dell’intelligence. In entrambi i casi sono possibili deroghe con l’autorizzazione del SIC. In campo militare, l’interlocutore del SIC per la definizione di una politica comune nei confronti dei servizi partner e l’elaborazione di una pianificazione dei contatti è il Servizio informazioni militare (SIM), che a sua volta ha in particolare scambi con il Comando forze speciali (CFS) e con SWISSINT (Swiss Armed Forces International Command).

Articolo 9 Tipi di collaborazione

Questa disposizione concretizza l’articolo 12 capoverso 1 lettera c LAIn, il quale dispone che il SIC può svolgere attività congiunte con servizi delle attività informative e autorità di sicurezza esteri per acquisire e analizzare informazioni e per valutare la situazione di minaccia. Come già previsto oggi, il SIC può collaborare in varie forme con servizi esteri. Oltre all’acquisizione di informazioni e alla condotta congiunta di operazioni, l’ordinanza prevede la realizzazione congiunta di prodotti (per prodotti secondo l’art. 9 cpv. 2 lett. c OAIn si intendono ad es. analisi, valutazioni della situazione e altre valutazioni), la collaborazione nel campo della formazione (ad es. nel campo delle attività di analisi o della sicurezza) e la realizzazione di progetti congiunti (ad es. lo sviluppo di mezzi di comunicazione protetti tra i servizi o la suddivisione del lavoro di analisi di fonti aperte (OSINT)).

Articolo 10 Trattati internazionali di portata limitata

Il SIC sarà ora autorizzato a concludere autonomamente trattati internazionali con servizi delle attività informative esteri o con altri servizi esteri che adempiono compiti ai sensi della LAIn. In virtù dell’articolo 48a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale può delegare a un