Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine

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di compiti del SIC ai sensi dell’articolo 6 LAIn (anche nella registrazione di dati personali nell’ambito degli accertamenti preliminari ai sensi dell’art. 29 lett. b OSIM-SIC) e i limiti posti al trattamento dei dati dall’articolo 5 capoverso 5 LAIn devono essere rispettati.

Nell’ambito della consultazione sulla LAIn, le autorità d’esecuzione cantonali avevano espresso il desiderio di poter accedere reciprocamente ai rispettivi accertamenti preliminari ai sensi dell’articolo 29 lettera b del disegno di ordinanza, per poter accertare se negli altri Cantoni un’altra autorità d’esecuzione cantonale avesse già effettuato accertamenti preliminari su una persona fisica o giuridica, una cosa o un evento. Il numero delle persone che vivono, lavorano o operano in diversi Cantoni è aumentato considerevolmente. Il coordinamento delle attività necessarie per gli accertamenti preliminari consente di operare in modo più mirato, facilitando il compito alle autorità d’esecuzione cantonali. Questa rivendicazione è stata recepita al capoverso 2. Quindi, se nel quadro di accertamenti preliminari vengono registrati oggetti, è possibile concedere ad altre autorità d’esecuzione cantonali l’accesso a quest’ultimi.

Variante dell’articolo 31 capoverso 2

La Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) ha suggerito di consentire alle autorità d’esecuzione cantonali di accertare in qualsiasi momento se altre autorità d’esecuzione cantonali abbiano già trattato, nell’ambito delle loro competenze, informazioni su una determinata persona o organizzazione. Secondo la CCPCS, non basta una formulazione potestativa: i Cantoni devono poter procedere spontaneamente a un confronto dei settori riservati ai Cantoni in INDEX SIC.

Per l’articolo 31 capoverso 2 vengono dunque presentate due possibili varianti. La scelta dipenderà dalle preferenze espresse in sede di consultazione.

Art. 32 Diritti d’accesso

I diritti d’accesso ai dati in INDEX SIC sono retti dall’articolo 51 capoverso 4 LAIn e mantengono la stessa estensione prevista dal diritto vigente.

Come già evocato, l’articolo 31 OSIM-SIC prevede che, per evitare inutili ripetizioni, le autorità d’esecuzione cantonali possano accedere reciprocamente agli accertamenti preliminari delle corrispondenti autorità degli altri Cantoni secondo l’articolo 29 lettera b. Ai collaboratori del SIC è accordato unicamente un diritto di lettura nella sezione del KND INDEX riservata alla gestione dei mandati, mentre non sono autorizzati ad accedere agli accertamenti preliminari delle autorità cantonali. Soltanto l’organo di controllo della qualità del SIC è autorizzato, in virtù dell’articolo 33 lettera b, ad accedere ai dati sugli accertamenti preliminari contenuti nel KND INDEX ai fini della verifica periodica dei dati personali. Come già nel diritto vigente, il capoverso 2 rimanda all’allegato 4 per un catalogo dei diritti d’accesso individuali.

Art. 33 Verifica periodica dei dati personali

Secondo l’articolo 29 lettera a OSIM-SIC, in IASA INDEX vengono rispecchiati, e verificati (periodicamente) secondo le regole vigenti per questi sistemi d’informazione, soltanto i dati registrati in IASA SIC e IASA-GEX SIC. Di conseguenza, è inutile prevedere una verifica periodica anche in IASA INDEX. Conviene tuttavia che l’organo di controllo della qualità del SIC verifichi periodicamente il rispetto delle disposizioni sulla registrazione dei dati provenienti da IASA SIC e IASA-GEX SIC. Tale verifica è prevista una volta l’anno (cfr. cpv. 1 lett. a).

I dati secondo l’articolo 29 lettera b e c OSIM-SIC vengono registrati, se sono rilevanti e sufficientemente consolidati, in IASA SIC o IASA-GEX SIC e verificati periodicamente secondo le disposizioni determinanti per questi sistemi d’informazione. L’organo di controllo della qualità del SIC è inoltre incaricato di verificare una volta l’anno se il trattamento dei dati da parte delle autorità d’esecuzione cantonali avviene nell’ambito dell’esecuzione della LAIn, se sono rispettati i limiti posti al trattamento dei dati secondo l’articolo 5 capoverso 5 LAIn e se i dati non vengono conservati per più di cinque anni (cfr. cpv. 1 lett. b). Se necessario, il suddetto organo rettifica o cancella i dati non conformi e organizza corsi di formazione. In tale contesto esso si concentra, secondo il piano dei controlli, sui dati trattati da una o più autorità d’esecuzione cantonali.

Per meglio garantire la trasparenza, l’organo di controllo della qualità comunica l’esito della verifica in un rapporto all’attenzione del direttore del SIC (cfr. cpv. 2).

Art. 34 Durata di conservazione

La durata massima di conservazione dei dati in IASA INDEX secondo l’articolo 29 lettera a OSIM-SIC è retta dalle disposizioni applicabili ai sistemi d’informazione da cui provengono i dati (per i dati provenienti da IASA SIC secondo l’art. 21 e per i dati provenienti da IASA-GEX SIC secondo l’art. 28 OSIM-SIC). La cancellazione dei dati in questi sistemi d’informazione comporta automaticamente la cancellazione dei corrispondenti dati in IASA INDEX, poiché i dati contenuti in quest’ultimo sono semplicemente uno specchio dei dati originali (cfr. cpv. 1).

I dati delle autorità d’esecuzione cantonali secondo l’articolo 29 lettere b e c OSIM-SIC potranno essere conservati, come secondo il diritto vigente, per un massimo di cinque anni (cfr. cpv. 2).

Secondo il capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 45 capoverso 5 lettera d LAIn, l’organo di controllo della qualità del SIC è tenuto a cancellare i dati di cui all’articolo 29 lettere b e c OSIM-SIC su richiesta delle autorità d’esecuzione cantonali o allo scadere del periodo previsto al capoverso 2. Le registrazioni errate possono essere distrutte entro dieci giorni dalle stesse autorità d’esecuzione cantonali.