Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine

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Art. 42 Dati

Il contenuto di PES è retto dall’articolo 53 capoverso 2 LAIn e rispetto ad oggi rimane anch’esso invariato (cfr. art. 30 cpv. 1 OSI-SIC). In PES vengono registrati dati personali soltanto nella misura assolutamente indispensabile per la presentazione e valutazione della situazione.

Art. 43 Diritti d’accesso

I diritti d’accesso a PES sono retti dall’articolo 53 capoversi 3 e 4 LAIn e rispetto ad oggi rimangono invariati (cfr. cpv. 1 e art. 32 OSI-SIC).

Come sinora, a determinate condizioni il SIC ha la possibilità di concedere a servizi privati nonché ad autorità di sicurezza e di polizia estere, in caso di eventi che comportano un aggravamento del pericolo per la sicurezza, un accesso a PES limitato nel tempo e nei contenuti (cfr. cpv. 3). L’utilizzazione da parte di tali servizi e autorità può essere verificata conformemente al capoverso 4. Un catalogo dei diritti d’accesso individuali figura nell’allegato 8 (cfr. cpv. 5). I capoversi 3-5 di questa disposizione del disegno di ordinanza sono stati ripresi senza modifiche dall’articolo 32 capoversi 2-4 OSI-SIC.

Art. 44 Verifica periodica

La verifica periodica dei dati di PES prevista dalla nuova ordinanza viene effettuata dai collaboratori del SIC competenti per l’archiviazione dei dati nel sistema (cfr. cpv. 1). Nell’ambito di tale verifica, tutte le informazioni che non sono più necessarie per il coordinamento e l’attuazione delle misure di polizia di sicurezza e registrate da più di tre anni vengono cancellate e consegnate all’Archivio federale (cfr. cpv. 2). L’organo di controllo della qualità del SIC esegue inoltre controlli a campione secondo l’articolo 11 capoverso 2 (cfr. cpv. 4).

Per meglio garantire la trasparenza, i collaboratori che hanno effettuato la verifica periodica comunicano l’esito della verifica in un rapporto all’attenzione dell’organo di controllo della qualità del SIC (cfr. cpv. 3).

Art. 45 Durata di conservazione

La durata di conservazione dei dati in PES corrisponde a tre anni al massimo, esattamente come già previsto dall’articolo 31 OSI-SIC.

Sezione 9: Disposizioni particolari relative al Portale OSINT

Art. 46 Struttura

Nella vigente OSI-SIC, la struttura del Portale OSINT non è precisata. Per ragioni di trasparenza, essa viene invece specificata nel presente disegno di ordinanza. Il Portale OSINT è costituito in particolare da un archivio dati, organizzato per fonte, destinato alla registrazione e alla valutazione di dati provenienti da fonti accessibili al pubblico.

Art. 47 Dati

Come nella Memoria intermedia OSINT prevista dal vigente diritto (cfr. art. 42 cpv. 1 OSI-SIC), anche nel Portale OSINT vengono archiviati dati provenienti da fonti accessibili al pubblico. Tuttavia, i dati contenuti nel nuovo portale non sono semplici copie di dati tratti in Internet. Nel Portale OSINT vengono raccolte informazioni della miglior qualità possibile, che devono sempre avere un nesso con un settore di compiti del SIC. I dati provengono in parte da fonti a pagamento (vari abbonamenti a media online) o possono essere il frutto di ricerche mirate (monitoraggio del jihadismo). Tutti i dati contenuti nel nuovo portale vengono organizzati per fonte e tematica e possono essere analizzati e utilizzati per mezzo di strumenti (tool) di analisi (cfr. cpv. 1).

Prima del loro utilizzo o della loro trasmissione, i dati contenuti nel Portale OSINT devono essere riversati in IASA SIC, IASA-GEX SIC o GEVER SIC secondo le pertinenti norme applicabili all’archiviazione e alla registrazione di informazioni (cfr. cpv. 2).

Se i dati vengono archiviati in modo automatico anziché essere smistati manualmente, la qualità della fonte va preliminarmente verificata (cfr. cpv. 3) seguendo procedure e direttive prestabilite. Nel Portale OSINT, ad esempio, vengono archiviati soltanto dati provenienti da fonti accessibili al pubblico, e la registrazione automatica riguarda in particolare i dispacci di agenzia e simili.

Il catalogo dei dati personali e dei diritti d’accesso individuali figura all’allegato 9 (cfr. cpv. 4).

Art. 48 Diritti d’accesso

Come già previsto dal vigente diritto, al Portale OSINT hanno accesso tutti i collaboratori del SIC. In futuro l’accesso potrà essere accordato anche ai collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali (cfr. cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 54 cpv. 3 e 4 LAIn). Il catalogo dei diritti d’accesso individuali figura nell’allegato 10 (cfr. cpv. 2).

Art. 49 Verifica periodica

La verifica periodica del Portale OSINT prevista dalla nuova ordinanza viene effettuata dai collaboratori del SIC competenti per l’archiviazione dei dati nel portale (cfr. cpv. 1). Questi sono tenuti a verificare almeno ogni cinque anni, tenendo conto della situazione attuale, se i dati sono ancora necessari per l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 6 LAIn nonché a cancellare e consegnare all’Archivio federale, tutti i dati archiviati da più di 15 anni (cfr. cpv. 2). L’organo di controllo della qualità del SIC esegue inoltre un controllo a campione secondo l’articolo 11 capoverso 2 (cfr. cpv. 4).

Per meglio garantire la trasparenza, i collaboratori che hanno effettuato la verifica periodica ne comunicano l’esito in un rapporto all’attenzione dell’organo di controllo della qualità del SIC (cfr. cpv. 3).