Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 22 pagine

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Sezione 7: Disposizioni particolari relative a GEVER SIC

Art. 35 Struttura

La struttura attuale di GEVER SIC viene mantenuta senza cambiamenti. Il sistema si compone di una sezione per l’archiviazione e il trattamento dei dati che servono a trattare e controllare gli affari nonché a garantire l’efficienza dei processi di lavoro del SIC (cfr. lett. a), una sezione che permette di consultare e trattare i mandati pendenti e conclusi dei collaboratori del SIC (cfr. lett. b) e un motore di ricerca che permette di eseguire ricerche a tutto testo all’interno del sistema (cfr. lett. c).

Art. 36 Dati

Il contenuto di GEVER SIC è retto dall’articolo 52 capoverso 2 LAIn e rispetto ad oggi non subisce modifiche, benché ad esempio il controllo degli affari del servizio di documentazione sul razzismo non venga più menzionato espressamente (cfr. cpv. 1 e art. 38 cpv. 1 OSI-SIC). Nel presente disegno di ordinanza, i dati per il controllo degli affari nell’ambito dell’esplorazione radio sono disciplinati nella sezione 11 concernente le disposizioni particolari relative al sistema d’informazione ISCO.

Il disciplinamento attualmente previsto all’articolo 38 capoverso 2 OSI-SIC essendosi rivelato concretamente impraticabile (i dati utilizzati per l’allestimento dei contenuti secondo l’art. 38 cpv. 1 lett. a-c OSI-SIC, non essendo contrassegnati, in GEVER non possono essere selezionati con un onere ragionevole), nel presente disegno di ordinanza è stato omesso. Questi dati saranno invece aggiornati nell’ambito di una sistematica verifica periodica (cfr. art. 38 OSIM-SIC).

Il capoverso 2 prevede, come secondo il diritto vigente, che in deroga all’articolo 12 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza GEVER del 30 novembre 201213, in GEVER SIC possono essere archiviati dati del livello di classificazione CONFIDENZIALE e SEGRETO non criptati (cfr. art. 37 cpv. 2 OSI-SIC e le misure di sicurezza particolari previste per GEVER).

Il catalogo dei dati personali figura ancora in un allegato del presente disegno di ordinanza.

Art. 37 Diritti d’accesso

I diritti d’accesso sono retti dall’articolo 52 capoverso 3 LAIn e rispetto a oggi non subiscono modifiche (cfr. cpv. 1). Come secondo il diritto vigente, il capoverso 2 rimanda, per un catalogo dei diritti d’accesso individuali, al pertinente allegato.

Art. 38 Verifica periodica dei dati personali

Secondo il capoverso 1, l’organo di controllo della qualità del SIC è competente per la verifica periodica dei dati di GEVER prevista dalla nuova ordinanza. In particolare, verifica che i dati utilizzati per l’allestimento dei contenuti ai sensi dell’articolo 52 capoverso 2 lettere a e b LAIn non vengano conservati troppo a lungo. A tal fine verifica, almeno ogni dieci anni, le cartelle e sottocartelle del compendio e, tenendo conto della situazione attuale, valuta se i dati che contengono sono ancora necessari per il trattamento e il controllo degli affari nonché per garantire l’efficienza dei processi di lavoro in seno al SIC.

Se non lo sono, vengono cancellati e consegnati all’Archivio federale (cfr. cpv. 2). Per garantire meglio la trasparenza, l’organo di controllo della qualità comunica l’esito della verifica in un rapporto all’attenzione del direttore del SIC.

Art. 39 Blocco dell’utilizzazione

Secondo il numero 3 delle istruzioni del direttore del SIC del 9 settembre 2013 concernenti il trattamento dei dati nel Sistema d’informazione per la gestione degli affari del SIC (GEVER SIC), i rapporti ufficiali e i rapporti sulla situazione o le comunicazioni emanate non possono essere allestiti soltanto sulla base dei dati di GEVER. In altri termini, i dati provenienti da IASA SIC o IASA-GEX SIC allegati, in GEVER, a un mandato, possono essere utilizzati soltanto dopo aver verificato se i dati sono ancora gestiti nel corrispondente sistema d’informazione. Questa regola scaturisce dal fatto che l’organo di controllo della qualità potrebbe nel frattempo aver cancellato i dati da IASA SIC o IASA-GEX SIC. Questo blocco dell’utilizzazione è ora statuito al capoverso 1. Per utilizzazione si intende dunque l’inserimento dell’informazione in un prodotto.

PES non è toccato dal blocco. Per il monitoraggio della situazione vengono necessariamente utilizzati dati provenienti direttamente da PES e anche per l’allestimento di prodotti informativi è talvolta necessario poter utilizzare questi dati direttamente, se non sono stati registrati in altri sistemi d’informazione. Data la brevità del termine di conservazione previsto per i dati nella PES, non sorgono conflitti con gli altri sistemi.

Secondo il capoverso 2, l’organo di controllo della qualità del SIC effettua una volta l’anno una verifica a campione sul rispetto del blocco dell’utilizzazione.

Art. 40 Durata di conservazione

La durata di conservazione prevista per i dati registrati in GEVER SIC è di 45 anni al massimo (cfr. art. 40 cpv. b OSI-SIC).

Sezione 8: Disposizioni particolari relative a PES Art. 41 Struttura

La struttura di PES rimane invariata rispetto ad oggi, nonostante la disposizione sia stata riformulata (cfr. art. 29 cpv. 2 OSI-SIC).

13 RS 172.010.441